Bonus assunzioni

Fino al 14 maggio 2013 i datori di lavoro delle regioni: Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Sicilia e Sardegna, possono assumere a tempo indeterminato lavoratori definiti dalla norma svantaggiati o molto svantaggiati vedendosi riconosciuto un bonus pari al 50% dei costi salariali sostenuti 12 mesi dopo l’assunzione dei lavoratori svantaggiati, e 24 nel caso di lavoratori molto svantaggiati.

SPESOMETRO 2011

Spesometro 2011  (elenco clienti – fornitori)
Spesometro – aggiornamento  22/12/2011
Slitta al 31 gennaio 2012 il termine ultimo per la presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 25mila euro. La nuova scadenza è fissata dal provvedimento  pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che proroga il vecchio termine del 31 dicembre 2011 entro cui era fissata la segnalazione al Fisco delle operazioni riferite al periodo d’imposta 2010, come previsto dal decreto legge 78/2010.
Comunicato Agenzia dell’Entrate

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A partire dal 2011 è previsto che i soggetti passivi Iva debbano comunicare telematicamente ( ENTRATEL, FISCONLINE) l’elenco delle operazioni IVA  non inferiori a determinate soglie.
A regime  il 30 aprile di ogni anno si dovrà procedere alla comunicazione delle operazioni effettuate nell’esercizio precedente dove in particolare:

  • si dovranno indicare le operazioni fatturabili  con valore imponibile non inferiore a € 3.000 .
  • si dovranno indicare le operazione non soggette a fattura ( scontrini , ricevute) con valore iva inclusa non inferiore a € 3600. Nel 2012 si dovranno indicare solo le operazioni poste in essere tra il 01/07/2011 ed il 31/12/2011. 
  • non dovranno indicarsi le operazioni riguardanti import ed export, operazioni con paesi black list

Una volta inviata la comunicazione si riceverà entro 5 gg la ricevuta o la comunicazione di errata trasmissione dati.

Attenzione : In merito ai contratti di appalto, fornitura, somministrazione di alimenti e bevande e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione deve essere effettuata qualora i corrispettivi dovuti per l’intero anno, siano di importo complessivo non inferiore a 25.000 € ( 2010) e 3.000 € negli anni successivi.

Sanzioni
Non vi sono sanzioni qualora si commetta un errore nell’invio della comunicazione  e si procede entro l’ultimo giorno del mese successivo al reinvio dell’elenco corretto.
E’ prevista una sanzione da € 258 a € 2.065 in caso di omessa trasmissione della comunicazione, o l’invio con dati incompleti o non veritieri.