Feb 04 2009

Spese di rappresentanza - Mutui - Detassazione premi produttività

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Spese di rappresentanza - Mutui -  Detassazione premi produttività.

  • Spese di rappresentanza - alberghi - ristoranti.
    A partire dal 1° gennaio 2009 il costo sostenuto su prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, potrà essere “scaricato” per il 75%, ciò comporta per l’azienda una sostanziale diminuzione dei costi che possono essere utilizzati per ridurre la base imponibile sul quale viene calcolata l’imposta.
    In merito ai costi sostenuti per le trasferte effettuate da dipendenti e collaboratori,  l’art 95 comma 3 del TUIR ,stabilisce che queste sono deducibili dal reddito imponibile nella misura di:

    • € 180,76 al giorno per le trasferte in Italia
    • € 258,23 al giorno per le trasferte all’estero:

Per i professionisti valgono le stesse regole di deducibilità, fermo restando il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

CHIARIMENTI  AGENZIA DELL’ENTRATE ( Circolare 6/E del 3/3/2009)
La circolare 6/E  specifica che per poter detrarre l’Iva sugli acquisti di somministrazioni di pasti e prestazioni alberghiere è necessario farsi rilasciare dall’esercente apposita fattura.  Qualora ciò non avvenga,  è l’acquisto venga eseguito tramite rilascio di ricevuta fiscale o scontrino parlante non è possibile detrarre l’IVA ma ancor di più non è possibile imputare l’iva a costo e quindi dedurla come costo. Esempio: Si supponga un acquisto € 120 (Iva inclusa). In caso di fattura si deduce il costo ( in base alla casistica) e si detrae l’Iva. In caso di ricevuta fiscale o scontrino parlante, non si detrae l’Iva, ma anzi occorre scorporare la stessa dall’importo del documento in modo da evitare che questa sia imputata come costo deducibile.
La nuova regola trova giustificazione nel fatto  che: ” la mancata richiesta della fattura non può avere riflessi ai fini della determinazione del reddito atteso che in tale ipotesi l’indetraibilità dell’IVA non deriverebbe da cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto bensì da una valutazione discrezionale del contribuente

 PRECISAZIONE ( DM del 19/11/2008 pubblicato in gazzetta il 15/01/2009)
…sono deducibili, per il loro intero ammontare, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.
…..per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.
…….. inoltre in base al decreto sono da considerarsi spese di rappresentanza:
a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.
…..non sono considerate  spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.

  • Mutui: L’importo delle rate dei mutui a tasso non fisso che i privati dovranno pagare alle banche nel 2009 sarà calcolato usando il tasso maggiore tra il 4% e il tasso stabilito alla data di sottoscrizione del contratto. In altre parole il  governo si impegna per tutto il 2009 a pagare le somme derivanti dalla differenza tra il tasso di mercato e il maggiore tra il tasso 4% e quello previsto al momento della stipula del contratto.ESEMPIO 1 :
    Si supponga che a gennaio 2001  si sia stipulato un mutuo  il cui tasso variabile era , comprensivo di Spread, del 6%.  Qualora il tasso variabile comprensivo di spread applicato alla rata superi nel 2009 il tetto del  6 %, la differenza viene coperta dallo Stato.ESEMPIO 2:
    Si supponga che a gennaio 2004 sia stato aperto un mutuo il cui tasso variabile comprensivo di Spread era del 3,25%. Qualora il tasso variabile comprensivo di spread applicato alla rata superi nel 2009 il tetto del 4 %, la differenza viene coperta dallo Stato.Il provvedimento vale per i mutui a tasso non fisso (indicizzati e a tasso misto) per l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale, sottoscritti da persone fisiche entro il 31 ottobre 2008. Sono esclusi quelli relativi ad abitazioni classificate come A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi con eminente pregio artistico e storico).
    Per i nuovi mutui
    , invece, a partire dal 1° gennaio 2009 le banche dovranno assicurare alla clientela la possibilità di stipulare mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea
  • Detassazione straordinari e premi: Con il “Decreto anticrisi” il governo ha deciso di non promulgare anche per il 2009 l’imposta sostitutiva del 10% sugli straordinari percepiti dai lavoratori dipendenti. Per contro sono state prorogate al periodo  1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009  le misure sperimentali di detassazione sul salario di produttività e sui premi. Le misure si applicano entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35mila euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all’imposta sostitutiva.
  • Professionisti: L’art. 32, del D.L. n.112 del 25 giugno 2008 ha abolito l’obbligo  che imponeva ai professionisti la tenuta di uno o più conti correnti, sui quali far confluire gli incassi e i pagamenti inerenti all’attività. Eliminato dal 25 giugno 2008 anche l’obbligo di incassare esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, Pos e così via) i compensi di importo pari o superiore a mille euro.
  • Elenchi clienti e fornitori: Abolito l’obbligo di presentazione dell’elenco clienti e fornitori e relativo regime sanzionatorio.
  • Libro unico del lavoro: Novità introdotta con il Dl n°. 112/2008, il Libro Unico del lavoro  sostituirà il Libro matricola ed il Libro paga. La stessa norma ha introdotto importanti novità inerenti gli adempimenti da seguire nella fase di assunzione del lavoratore e quindi sulle modalità di accertamento del lavoratore in nero.
    a cura di Edisplay - Software Gestionale Fatture e magazzino V5 

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