Bonus assunzioni

Fino al 14 maggio 2013 i datori di lavoro delle regioni: Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Sicilia e Sardegna, possono assumere a tempo indeterminato lavoratori definiti dalla norma svantaggiati o molto svantaggiati vedendosi riconosciuto un bonus pari al 50% dei costi salariali sostenuti 12 mesi dopo l’assunzione dei lavoratori svantaggiati, e 24 nel caso di lavoratori molto svantaggiati.

Scelta opzionale regime Irap 2011

Scelta opzionale regime Irap entro il 28 febbraio 2011

Per il periodo d’imposta 2011 le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria e con esercizio coincidente con l’anno solare, possono scegliere (scelta vincolante per tre esercizi) di lasciare il loro “Regime naturale”  di calcolo dell’Irap e applicare lo stesso regime utilizzato per le società di capitali.

La convenienza o meno dell’opzione è da valutare sapendo che rimanendo nel :

  • regime naturale: irrilevanza di plusvalenze e minusvalenze patrimoniali, deducibilità dei costi secondo le limitazioni del TUIR;
  • regime delle società di capitali: rilevanze di plusvalenze e minusvalenze, deducibilità integrale di costi per automobili, telefonia, ecc, senza le limitazioni imposte dal TUIR.
Il passaggio al regime delle società di capitali risulta conveniente, soltanto nel caso in cui si abbiano rilevanti costi soggetti a limitazioni fiscali (come  si diceva auto, telefonia, ecc) o delle minusvalenze. Viceversa non risulta conveniente in caso si verifichino delle plusvalenze.

 Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5-bis e come specificato anche nelle istruzioni per la compilazione del modello:

• l’opzione deve essere comunicata entro il  28 febbraio 2011  ed è irrevocabile per tre periodi d’imposta ( il che implica l’obbligo di mantenere il regime di contabilità ordinaria), al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio;

• in caso di revoca dell’opzione precedentemente comunicata, il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del regime naturale delle società di persone ( comma 1 dell’articolo 5-bis del decreto IRAP) per almeno un triennio, al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le modalità previste per il regime delle società di capitali.