May 23 2008
Operazioni con la Repubblica di San Marino
Negli scambi con la Repubblica di San Marino si applicano in via generale le stesse regole applicate nelle operazioni effettuate con paesi extra UE e nei territori rientranti in ambito comunitario ma esclusi agli effetti fiscali.
CESSIONI VERSO LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Sono considerate “non imponibili” :
- tutte le cessioni verso operatori economici;
- le cessioni verso privati riguardanti:
- le cessioni di mezzo di trasporto nuovi
- vendite su catalogo e simili sino ad un ammontare annuo massimo € 27.688,67
- le vendite ad enti soggetti non passivi, entro la soglia di € 8263,31
Quindi a differenza delle operazioni extra UE, in quelle con San Marino le operazioni verso privati consumatori sono quasi sempre assoggettate all’imposta.
La fattura
- Deve essere emessa in quadruplice esemplare, di cui tre da inviare all’acquirente sammarinese, il quale dovrà restituirne una copia munita di una marca apposta dall’ufficio tributario sammarinese e perforata con l’indicazione della data.
- Deve essere registrata nel registro delle fatture emesse.
- Deve indicare il codice fiscale identificativo dell’operatore economico (acquirente) soggetto d’imposta di San Marino composto dalle lettere “SM” e seguito da cinque cifre.
Il documento di trasporto deve indicare:
- le parti interessate dallo scambio;
- la natura, qualità e quantità dei beni esportati;
- la data dell’operazione;
- l’indicazione dell’eventuale incaricato del trasporto;
- la causale del trasporto;
ACQUISTI DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Il cedente sammarinese può procedere alternativamente secondo due modalità:
- Emettendo una normale fattura assoggettata ad Iva.
- Emettendo una fattura senza rivalsa Iva in triplice copia. L’acquirente italiano (impresa o professionista) dovrà integrare la fattura indicando l’importo dell’imposta e versare quest’ultima. Una volta registrata la fattura, l’acquirente dovrà darne comunicazione all’ufficio dell’entrate competente nei propri confronti. Gli enti pubblici sono invece tenuti a versare l’imposta mensilmente al proprio ufficio Iva. Gli acquisti effettuati da consumatori privati italiani, sono soggetti all’imposta sammarinese a meno che non si tratti di acquisti di: mezzi di trasporto nuovi, da catalogo e simili, effettuati da enti non soggetti passivi d’imposta, oltre la soglia annua di € 8.263,31 o anche al di sotto di tale soglia qualora l’ente abbia optato per l’applicazione dell’imposta in Italia.
CASO PRATICO
Si acquista un bene da un cedente sammarinese tramite fattura senza rivalsa dell’Iva.
Oltre alla normale fattura si riceverà una copia della stessa timbrata a secco da parte dell’Ufficio delle Dogane di San Marino. Questa copia dovrà essere integrata, della dicitura “Autofattura San Marino n°…” , nel corpo fattura ( sotto gli articoli ) dell’imponibile e l’imposta, inoltre nel campo delle “Annotazioni” dovrà essere indicato il corrispondente numero progressivo annuale della registrazione effettuata nel registro delle vendite ed in quello degli acquisti. Alla fattura cosi integrata dovrà essere allegata una comunicazione per l’Agenzia delle Entrate del tipo:
(dati della ditta)
ALL’UFFICIO DELLE ENTRATE
-Ufficio controllo
Via ……………………………………
…………………………………………..
OGGETTO: Comunicazione di registrazione delle fatture di acquisto emesse senza addebito di IVA da operatori economici sanmarinesi
Vi comunichiamo di aver effettuato in data ………………………………… acquisti di beni di cui al documento di trasporto/fattura n° ……………………………, dalla ditta ……………………………………………… – partita IVA SM…………… con sede in San Marino via …………………………………………………. N. ……… e di aver provveduto ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, primo comma, lett. c) del DM 24 dicembre 1993, ad annotare la fattura emessa senza addebito d’imposta, dopo le integrazioni richieste dall’art. 16, lett. a), nel registro delle fatture emesse (numero progressivo annuale …………) e nel registro degli acquisti (numero progressivo annuale …………).
………………………, lì ………………………………..
(timbro e firma)
La comunicazione e la fattura devono essere presentate entro 5 giorni dalla data di registrazione all’ufficio del protocollo presso l’Agenzia delle Entrate, oppure possono essere inviate per mezzo raccomandata A/R .


