Regime fiscale dei minimi 2011
Regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi 2011 (art. 27 Dl. 98/2011 manovra economica).
I soggetti che potranno accedere al nuovo regime fiscale agevolato dei minimi 2011, sono:
- Le persone fisiche ( imprese, professionisti ed artisti) che avviano una nuova attività a partire dal 01/01/2012
- Le persone fisiche ( imprese, professionisti ed artisti) che rientrando nei parametri dei minimi hanno avviato un attività a partire dal 01/01/2008 ( attenzione ciò che è rilevante è la data di inizio attività e non la data di ingresso nel regime dei minimi).
Le condizioni per poter accedere al nuovo regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi 2011:
- le persone fisiche che ne fanno richiesta non devono aver esercitato un’attività di impresa o professionale nei precedenti tre anni.
- non possono accedervi le persone fisiche che intendono proseguire un’attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o lavoro autonomo.
- possono accedervi coloro che intendo proseguire un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, semprechè quest’ultimo non abbia avuto nell’anno precedente a quello in cui si intende sfruttare l’agevolazione, un ammontare dei ricavi superiore a € 30.000.
- le persone fisiche che intendono fare richiesta, non devono aver avuto nell’anno precedente (requisiti richiesti dal precedente regime dei minimi):
- ricavi o compensi superiori a € 30.000.
- dipendenti o collaboratori a progetto.
- effettuato cessioni all’esportazione.
- nel triennio precedente non devono aver eseguito acquisti in beni strumentali superiori ad €15.000.
Sono esclusi dal regime dei contribuenti minimi 2011:
- le società e le associazioni
- i soggetti che rientrano in uno dei regimi speciali IVA
- persone fisiche che hanno avviato un’attività prima del 2008
- persone fisiche che effettuano prevalentemente operazioni di cessione fabbricati, terreni edificabili e di automezzi nuovi.
Funzionamento del nuovo regime dei contribuenti minimi:
- si benificierà dell’aliquota al 5% soltanto a partire dal 01/01/2012 per un massimo di 5 anni . Ad esempio:
- Una persona fisica che rientrando nei requisiti del regime dei minimi avvia un’attività il 01/01/2012. Tale soggetto potrà usufruire del regime dei minimi finoal 2016 ( salvo che non superiori o violi uno dei limiti previsti).
- Una persona fisica ha avviato nel 2011 un’attività rientrando nel regime dei minimi. Tale persona potrà usufruire della nuova aliquota solo per gli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e non per il 2011
- Una persona fisica ha avviato nel 2008 un’attività rientrando nel regime dei minimi. Tale persona potrà usufruire dell’aliquota agevolata soltanto per l’esercizio 2012.
- unica deroga prevista al limite dei 5 anni è quella che prevede la possibilità di usufruire del regime agevolato fino a che il titolare dell’attività non compi il 35° anno di età, sempre che non violi una delle condizioni poste alla base del regime dei minimi.
Calcolo dell’imponibile al quale applicare l’imposta sostitutiva del 5%.
L’imponibile è dato dalla differenza tra i ricavi( compensi) ed i costi o spese sostenute secondo il principio di cassa . vanno inoltre a concorrere anche le minusvalenze e plusvalenze e le sopravvenienze attive e passive. Sono deducibili i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori.
Vantaggi
- Un’ unica imposta sotituiva al 5 % che copre: Iva, Irpef, Addizionali regionali e comunali ed Irap
- ridotti adempimenti IVA:
- certificare i corrispettivi con fattura, ricevuta fiscale e scontrino.
- numerare e conservare le fatture di acquisto.
- presentazione degli elenchi INTRASTAT.
- integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica il reverse charge e versamento della relativa IVA.
- presentazione del modello Unico, Quadro CM.
- I contribuenti minimi sono esonerati dagli studi di settore e dai parametri.
Precedente regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi .
La Finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità, a partire dal 1 gennaio 2008, di usufruire di un nuovo regime fiscale agevolato per tutti coloro che esercitano un’attività di impresa, artistica o professionale riconducibile alla nozione di “attività minima”.
Il nuovo regime prevede un’ imposta sostitutiva del 20% che copre : Iva, Irpef, Addizionali regionali e comunali ed Irap, inoltra comporta una notevole semplificazione degli adempimenti contabili.
Requisiti necessari per usufruire del regime in oggetto:
- Essere persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa o arti o professioni.
- Non aver conseguito compensi e ricavi superiori a € 30.000 nell’anno precedente.
- Non aver effettuato cessioni all’esportazione o operazioni simili, ivi compresi gli scambi con la Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino.
- Non aver avuto dipendenti, neanchè a progetto. L’Agenzia delle Entrate ha precisato con la risoluzione n°275/3 del 3 luglio 2008 che sono esonerati dal regime anche coloro che nell’esercizio precedente , abbiano sostenuto spese derivanti da un “prestito di personale“.
- Non aver erogato somme sotto forma di utili di partecipazione, agli associati con apporto costituito da solo lavoro.
- Nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime dei contribuenti minimi, non aver acquistato ( neanche tramite leasing o appalto), beni strumentali all’attività di valore complessivo superiore a € 15.000 . Il limite è sempre lo stesso anche nel caso in cui l’attività sia sorta da meno di tre anni. Il valore dei beni utilizzati solo in parte nell’attività dell’azienda deve essere calcolato al 50%.
Non possono usufruire del regime dei contribuenti minimi tutti coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’Iva, quali ad esempio: Agriturismi, Agricoltura ed attività connesse, agenzie di viaggio e turismo, vendite a domicilio, ecc..
Caratteristiche del nuovo regime
- Esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’Iva.
- Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposta sui redditi.
- Obbligo di numerare e conservare le fatture d’acquisto e bollette doganali.
- Le fatture emesse devono indicare che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1 comma 100 della legge Finanziaria 2008“.
- Le fatture emesse con importi superiori ad € 77,47 devono essere assoggettate all’imposta di bollo.
- Integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie e versamento della relativa imposta entro il 16 del mese successivo.
- La presentazione agli uffici doganali degli elenchi Intrastat.
- Il reddito si determina come differenza tra i ricavi e costi sostenuti nell’esercizio ( Principio di cassa)
- Al reddito cosi determinato si applica una imposta sostitutiva del 20% . Di conseguenza Irpef, addizionali, Iva e Irap non sono dovute. Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva. L’eccedenza può essere utilizzata in compensazione.
- Esonero dall’applicazione degli studi di settore e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.

