Bonus assunzioni

Fino al 14 maggio 2013 i datori di lavoro delle regioni: Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Sicilia e Sardegna, possono assumere a tempo indeterminato lavoratori definiti dalla norma svantaggiati o molto svantaggiati vedendosi riconosciuto un bonus pari al 50% dei costi salariali sostenuti 12 mesi dopo l’assunzione dei lavoratori svantaggiati, e 24 nel caso di lavoratori molto svantaggiati.

Mediazione obbligatoria

Mediazione obbligatoria

Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria nei seguenti casi di controversia:

  • diritti reali quali ad esempio distanze nell costruzioni, usufrutto, servitù di passaggio, ecc.
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

A partire dal 20 marzo 2012 la mediazione sarà obbligatoria anche per le controversie riguardanti:

  • condominio
  • risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti

Vantaggi mediazione

Alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della medizione, € 250.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000.
 

Procedura di mediazione

Per usufruire dell’istiuto della mediazione è necessario:

  • Predisporre una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito , delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Di seguito un fac simile della domanda:

RICHIESTA CONGIUNTA DI MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Il sottoscritto……………………..( tutti i dati identificativi del soggetto 1).

E

il sottoscritto………………….. ( tutti i dati identificativi del soggetto 2)

Premesso che tra loro é insorta una controversia avente ad oggetto……………( descrizione della controversia)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e del valore indicativo di EURO ……..

conferiscono incarico all’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI……., affinché venga avviata la procedura di mediazione

Allegano i seguenti DOCUMENTI:…………………..

INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL CONCILIATORE (facoltativa)…………………..

ICHIARANO di aver ricevuto copia del Regolamento della procedura di mediazione che sarà applicato dall’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI …., nonché il tariffario e di accettarne, senza riserva alcuna, il contenuto. DICHIARANO di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.lgs. n. 196/2003. ESPRIMONO IL CONSENSO affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarati.

_______________________, lì ___________________ Firme______________________________________

Procura alle liti (in caso di incarico ad un professionista) In caso di invio per posta o fax, allegare copia di valido documento di identità personale e dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria

 

  • Le parti possono scegliere liberamente l’organismo.
  • Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia.
  • L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatoreè omologato dal giudice e diventa esecutivo.
  • Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
  • In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevolmente, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte

Il tentativo di mediazione civile ha una durata massima stabilita per legge di 4 mesi.

Costi della mediazione

Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40, e pagare le spese di mediazione in base alla seguente tabella  ministeriale.

Controversie                                                                                Compenso
                            fino a  €              1.000 :  €        65
   da  €          1.001  a  €              5.000 :  €     130   
   da  €          5.001  a  €           10.000 :  €     240
   da  €        10.001  a  €          25.000 :  €     360
   da  €        25.001  a  €          50.000 :  €    600
   da  €        50.001  a  €       250.000 :  € 1.000
   da  €     250.001  a  €       500.000 :  € 2.000
   da  €     500.001  a  €   2.500.000 :  € 3.800
   da  €  2.500.001 a  €   5.000.000 :  € 5.200
   oltre                             €   5.000.000 :  € 9.200

Di seguito il link per visualizzare le sedi operative degli organismo di mediazione:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_10_3.wp;jsessionid=A0EE646ADC1BC801F7BD96B96931ADC0.ajpAL02?previsiousPage=mg_2_7_5_2