Fatturazione intracomunitaria
Operazioni intracomunitarie
a cura di Edisplay - Gestionale V5
In base al combinato degli artt. 38 e 41 del D.L. 331/1993, convertito dalla legge n° 427 del 29 ottobre 1993, un’operazione per essere considerata intracomunitaria deve:
- Avere per oggetto uno scambio di beni effettuato tra due Stati membri della Unione Europea. Indipendentemente dal soggetto primario è necessario che il bene sia effettivamente trasferito da uno Stato all’altro della comunità.
- Essere eseguita a titolo oneroso.
- Avere per oggetto beni realizzati in uno Stato membro oppure beni che abbiano già assolto alle formalità doganali in uno degli stati U.E.
- Avere come controparti due soggetti d’imposta registrati ai fini IVA in due diversi stati membri.
- Comportare la costituzione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto dello scambio.
In particolare l’Art 38 “Acquisti intracomunitari”:
L’imposta si applica sugli acquisti di beni effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’art.4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato.
Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto.
Le operazioni intracomunitarie devono quindi soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:
Il requisito soggettivo è legato ai soggetti che pongono in essere un’operazione. Si è in possesso di tale requisito se i soggetti sono passivi d’imposta nei rispettivi paesi. Gli scambi effettuati da soggetti non passivi IVA, come i privati , sono imponibili come se fossero delle operazioni effettuate all’interno del territorio italiano.
Se una ditta, quindi, vendesse un bene ad un soggetto privato di uno Stato membro, tale vendita è soggetta ad IVA italiana, al contrario, se vendesse il bene ad un soggetto passivo d’imposta, la ditta italiana dovrebbe emettere una fattura non imponibile e dovrebbe l’acquirente adempiere agli obblighi d’imposta del proprio Paese. In quest’ultimo caso il cessionario o committente nazionale che abbia effettuato un acquisto intracomunitario, deve numerare ed integrare con particolari indicazioni ( artt. 46 e 47 del D.L. 331/1993) le fatture emesse nei propri confronti dal fornitore comunitario senza addebito d’ imposta.
Il requisito oggettivo , la cessione dei beni deve essere a titolo onerosoIl requisito territoriale, i beni vengono trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro.
Segue l’art 38
… Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d’opera, d’appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d’imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conti;
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta;
d) l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni”.
Vengono considerate operazioni intracomunitarie le seguenti prestazioni (art 40):
- Le prestazioni di servizi relative a beni mobili (manutenzioni, costruzione, riparazioni, modificazioni, trasformazioni, lavorazioni) comprese le perizie, effettuate tra paesi comunitari.
- Trasporti intracomunitari. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici in altri Stati membri o da questi provenienti (ex. Art . 40 comma 7).
- Operazioni accessorie ai trasporti intracomunitari: carico, scarico, movimentazione e simili dei beni oggetto di trasporto intra UE sono assoggettati ad Iva quando sono effettuati in Italia e quando il committente e soggetto passivo d’imposta in Italia, ancorché resi in altro Stato membro. Non si considerano effettuati in Italia, anche se ivi eseguiti, quando il committente è soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro
- Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all’art. 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorché l’operazione cui l’intermediazione sia effettuata in altro Stato membro.
Operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari
L’introduzione nel territorio dello Stato:- di beni oggetto di perfezionamento o di manipolazione usuali, poi restituiti al committente nel Paese di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio CEE;- di beni (strumentali) temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni di servizi;- di beni che avrebbero beneficiato del regime della temporanea importazione .
L’introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto. La consegna del bene installato, montato ecc, costituisce una cessione interna. Se il committente è un privato l’operatore comunitario deve dotarsi di partita Iva italiana, identificandosi direttamente o a mezzo di un rappresentante fiscale in Italia. Se il committente è un impresa nazionale in mancanza di una partita Iva italiana in capo all’operatore comunitario dovrà emettere autofattura.
L’acquisto di beni da un cedente che beneficia del regime di esonero per le piccole imprese o se il cedente estero è un privato.
- Gli acquisti di beni effettuati da enti non commerciali non soggetti passivi Iva, da soggetti che effettuano unicamente operazioni esenti e da agricoltori in regime speciale se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari nell’anno solare precedente non ha superato gli € 8263,31 e fino quando tale importo non venga superato nell’anno in corso ( nel calcolo non rientra l’acquisto di mezzi nuovi ed i beni soggetti ad accisa).
- I trasferimenti a titolo gratuito
- Gli acquisti di beni usati assoggettati al regime del margine nel paese di provenienza
- L’introduzione di beni nello Stato presso un deposito Iva.
- Gli acquisti effettuati da privati sui quali l’Iva è applicata dal venditore estero con l’aliquota prevista nello Stato di provenienza.
La base imponibile degli acquisti intracomunitari si determina seguendo la stessa disciplina dettata dal DPR 633/72 cioè la normativa italiana sull’Iva. Le operazioni quindi possono essere : Imponibili, non imponibili, esenti e non soggette.
L’aliquota Iva utilizzata è la stessa prevista nelle operazioni interne.
Gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati nel momento di:
- consegna dei beni nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto: nel caso in cui il trasporto non sia effettuato dal cessionario o da terzi per suo conto;
- arrivo nel luogo di destinazione nel territorio dello Stato: nel caso in cui il trasporto sia effettuato con mezzi del cessionario o da terzi per suo conto;
- produzione degli effetti traslativi o costitutivi della proprietà.
Cessioni intracomunitarie
In base al combinato degli artt. 38 e 41 del D.L. 331/1993, un ‘operazione per essere considerata intracomunitaria deve:
- Avere per oggetto uno scambio di beni effettuato tra due Stati membri della Unione Europea. Indipendentemente dal soggetto primario è necessario che il bene sia effettivamente trasferito da uno Stato all’altro della comunità.
- Essere eseguita a titolo oneroso.
- Avere per oggetto beni realizzati in uno Stato membro oppure beni che abbiano già assolto alle formalità doganali in uno degli stati U.E.
- Avere come controparti due soggetti d’imposta registrati ai fini IVA in due diversi stati membri.
- Comportare la costituzione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto dello scambio.
Per effetto del principio della tassazione dell’operazione nel Paese di destinazione del bene, sarà onere dell’acquirente ( soggetto passivo di imposta) applicare l’Iva con le regole vigenti nel proprio Paese.
Sono cessioni intracomunitarie ( quindi operazioni “non imponibili”):
- le cessioni a titolo oneroso di beni spediti o trasportati(dal cedente italiano, dall’acquirente intracomunitario o da terzi per loro conto), nel territorio di un altro Stato membro ad acquirenti che siano soggetti passivi d’imposta in possesso di un codice Iva comunitario.
- le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente nel territorio di altro Stato membro, nei confronti di cessionari non soggetti d’imposta sugli acquisti intracomunitari, quando l’ammontare annuale degli scambi è superiore a € 79.534,36 (le cessioni verso i dieci nuovi membri dell’Ue hanno soglie diverse). Sono viceversa imponibili in Italia tutte quelle cessioni per corrispondenza o su catalogo effettuate nei confronti di privati o di soggetti non obbligati nel proprio Stato ad applicare l’imposta sugli acquisti intra-Ue, purché l’ammontare delle cessioni non superi € 79.534,36 (o l’eventuale altro valore previsto) in ciascuno Stato membro. È sempre consentita l’opzione per l’applicazione dell’Iva nello Stato membro di destinazione, dando notizia all’Ufficio nella dichiarazione annuale o in quella di inizio attività o comunque anteriormente all’effettuazione della prima operazione non imponibile. Per l’applicazione dell’Iva nello stato estero si deve provvedere alla nomina del rappresentante fiscale, al quale dovrà essere fatturata la merce ( come operazione intracomunitaria non imponibile).
- le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi effettuate nei confronti di chiunque ed indipendentemente dal tipo di vettore.
- invio di beni in altri Stati Ue nell’ambito della stessa impresa.
- le cessioni di beni spediti o trasportati dall’Italia ad altro Stato Ue, destinati ad essere qui installati, montati o assiemati dal fornitore italiano o da terzi per suo conto.
- la cessioni di beni soggetti ad accisa sono non imponibili in Italia se il loro trasporto o spedizione sono eseguiti nel rispetto delle modalità previste, ai fini dell’applicazione delle accise . In tale ipotesi l’Iva viene corrisposta, unitariamente alle accise, presso i competenti uffici dello Stato membro di destinazione.
Fatturazione per operazioni intracomunitarie
Per le cessioni e le prestazioni intracomunitarie e quindi non imponibili Iva la fattura deve essere emessa secondo la regola generale ma con le seguenti particolarità:
- Indicazione del numero di Partita Iva attribuito al cliente dello Stato membro di appartenenza. L’indicazione della P.I. del cliente è necessaria per beneficiare della non imponibilità della cessione
- Indicazione della norma di non imponibilità o di non assoggettamento
- In caso di triangolazioni comunitarie con trasporto dei beni tra due diversi Stati membri e acquisto intracomunitario della ditta italiana senza applicazione dell’Iva, è necessario indicare in fattura:
- il numero di identificazione attribuito al cessionario dello Stato membro di destinazione dei beni
- designazione del cessionario quale debitore d’imposta nel proprio Stato sull’acquisto intracomunitario
- Se la fattura è emessa per l’invio in altro Stato Ue a cura o per conto di un soggetto Iva Italiano di beni esistenti in Italia per cause diverse da lavorazioni, deve contenere il numero identificativo attribuito allo stesso soggetto dallo Stato di destinazione dei beni
- Indicazione dei dati identificativi dei mezzi di trasporto ceduti; se la cessione non è effettuata da un soggetto Iva il della fattura viene preso dall’atto di acquisto o equipollente.
Anche per le cessioni intracomunitarie è possibile emettere fattura differita, quando la consegna risulti da documento di trasporto o altro documento idoneo ad identificare le parti contraenti.
Le fatture per le cessioni e le prestazioni intracomunitarie non soggette ad Iva devono essere distintamente annotate nel registro delle fatture emesse entro 15 gg dalla data di emissione ovvero entro la fine del mese per le fatture differite, secondo il numero progressivo di fattura attribuito.
Modelli INTRASTAT
Il D.L. 16/93 ha introdotto l’obbligo di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici denominati “ Modelli Intrastat”, inerenti agli scambi intracomunitari di beni.
- Modello INTRA 1 è relativo alle cessioni intracomunitarie
- Modello INTRA 2 è relativo agli acquisti intracomunitari
Nel Decreto 27 ottobre 2000 istitutivo dei precedenti modelli vengono anche indicate le istruzioni di base per la compilazione.
I modelli devono essere presentati da tutti i soggetti passivi d’imposta (IVA) che effettuano scambi di beni comunitari con altri soggetti passivi di imposta operanti in altro Stato membro Ue.
L’operatore tenuto alla presentazione dei modelli Intrastat, può mediante procura delegare un soggetto terzo alla sottoscrizione dei modelli sopraindicati.
Il Codice di Identificazione , qualifica gli operatori quali soggetti passivi in uno Stato membro.
È costituito dal codice “ISO” seguito dalla partita Iva.
| PAESI ADERENTI | CODICE ISO | NUMERO CARATTERI PARTITA IVA |
| AUSTRIA | AT | 9 |
| BELGIO | BE | 9 |
| CIPRO | CY * | 9 |
| DANIMARCA | DK * | 8 |
| ESTONIA | EE * | 9 |
| FINLANDIA | FI | 8 |
| FRANCIA | FR | 11 |
| GERMANIA | DE | 9 |
| GRAN BRETAGNA | GB * | 5 ** - 9 - 12 |
| GRECIA | EL | 9 |
| IRLANDA | IE | 8 |
| ITALIA | IT | 11 |
| LETTONIA | LV * | 9 - 11 |
| LITUANIA | LT * | 9 - 12 |
| LUSSEMBURGO | LU | 8 |
| MALTA | MT * | 8 |
| OLANDA | NL | 12 |
| POLONIA | PL * | 10 |
| PORTOGALLO | PT | 9 |
| REPUBBLICA CECA | CZ * | 8 - 9 - 10 |
| REPUBBLICA SLOVACCA | SK * | 9 - 10 |
| SLOVENIA | SI * | 8 |
| SPAGNA | ES | 9 |
| SVEZIA | SE * | 12 |
| UNGHERIA | HU * | 8 |
* Non hanno aderito all’Unione Europea Monetaria (sistema euro): Danimarca, Gran Bretagna, Svezia e i 10 Stati entrati nell’Unione Europea il 1º maggio 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria.
** Enti governativi ed istituzioni sanitarie.
I modelli Intrastat hanno una periodicità di presentazione che varia al variare del volume degli scambi.
Il D.M. del 20 dicembre 2006 ha fissato i nuovi parametri che determinano la periodicità di presentazione dei modelli Intrastat:
- Cessioni intracomunitarie( mod. Intra 1)
- fino a € 40.000, periodicità annuale con presentazione entro il 31 gennaio successivo all’anno di riferimento
- oltre € 40.000 e fino € 250.000 , periodicità trimestrale con presentazione entro il mese successivo al trimestre di riferimento
- oltre € 250.000, periodicità mensile con presentazione entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento
- Acquisti intracomunitari ( mod. Intra 2)
- fino a € 180.000, periodicità annuale con presentazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento
- oltre € 180.000, periodicità mensile con presentazione il 20 del mese successivo a quello di riferimento
La nuova normativa sostituisce il “vecchio” criterio, in base al quale si doveva fare comunque riferimento al volume delle operazioni (cessioni ed acquisti) realizzato nell’anno solare precedente. L’eventuale superamento dei limiti rilevava solo a decorrere dall’anno solare successivo. Il nuovo criterio implica la necessità di cambiare la periodicità di presentazione dei modelli Intrastat nel corso del medesimo anno in cui le soglie vengono superate.
L’art. 1 del decreto stabilisce che, in caso di superamento della soglia dei 250.000 euro, l’obbligo di presentazione con cadenza mensile decorre dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata.
Se la soglia dei 250.000 euro è superata nel trimestre gennaio/marzo 2007, significa che a decorrere dal mese di aprile 2007 la nuova cadenza di presentazione degli elenchi sarà mensile. È previsto inoltre che il superamento nel corso dell’anno delle soglie dei 40.000 o dei 250.000 euro obbliga gli operatori che presentano annualmente gli elenchi ad osservare la nuova cadenza, rispettivamente trimestrale o mensile, “a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata”.
Adempimenti analoghi, devono essere osservati anche dagli operatori che effettuano acquisti intracomunitari e superano in corso d’anno la soglia dei 180.000 euro. Anch’essi, infatti, oltre ad adottare la nuova cadenza mensile (a decorrere dal mese successivo al trimestre di riferimento), devono presentare (contestualmente al primo elenco “mensile”) un elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi che precedono l’adozione della nuova cadenza. Il nuovo meccanismo implica un monitoraggio costante dell’andamento delle cessioni e degli acquisti intracomunitari nel corso dell’anno. I modelli Intrastat possono essere presentati all’ufficio doganale territorialmente competente, in base alla sede legale o produttiva del soggetto obbligato, tramite:
- invio a mezzo posta.
- supporto cartaceo diverso dai modelli ministeriali ( è sufficiente che il contenuto sia identico a quello presente nei modelli Intra).
- Supporto magnetico accompagnato dal frontespizio compilato e sottoscritto dei modelli INTRA 1 e INTRA 2
- Presentazione telematica
Riepilogo
In base alla legge 427/93 sono considerate Intracomunitarie le operazioni in cui siano presenti i tre requisiti:
- Soggettivo: ciascun partner comunitario possiede un codice di identificazione Iva.
- Oggettivo: la cessione del bene è a titolo oneroso.
- Territorialità: i beni vengono trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro.
Tali operazioni devono essere riepilogate nel modelli Intra 1 ed Intra 2
Chiarimenti sulle cessioni intracomunitarie
Cessione 1
Soggetto passivo d’imposta italiano effettua una cessione intracomunitaria nei confronti di un soggetto passivo d’imposta tedesco consegnando i beni in Germania.
L’operatore italiano deve emettere nei confronti dell’operatore tedesco una fattura non imponibile di Iva ai sensi dell’art. 41 e deve inserire l’operazione nel Modello INTRA 1
Cessione 2
Soggetto passivo d’imposta italiano effettua una cessione intracomunitaria nei confronti di un soggetto passivo d’imposta tedesco, ma consegna per suo conto i beni in Italia.
Operatore italiano emette fattura con Iva ( non è una cessione intracomunitaria, mancando il requisito della territorialità) e non compila il modello INTRA 1.
Cessione 3
Soggetto passivo d’imposta italiano effettua una cessione ad un privato tedesco consegnando i beni in Germania.
L’operatore italiano deve emettere nei confronti del soggetto privato tedesco una fattura con Iva ( in quanto non si tratta di una cessione intracomunitaria mancando il requisito soggettivo) e non deve far rientrare l’operazione nel modello INTRA 1.
Cessione 4
Soggetto passivo d’imposta italiano effettua una cessione ad un operatore svizzero. La transazione è regolata con resa ex-works
L’operatore italiano deve:
- emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lettera b) D.P.R. 633/72;
- collabora con il compratore relativamente all’emissione dei documenti richiesti per l’esportazione;
- riceve quale prova dell’avvenuta esportazione, entro 90 giorni dalla consegna della merce, la fattura vistata dalla dogana di confine.
Il cliente svizzero, in quanto soggetto non residente nell’Unione Europea, deve espletare le formalità doganali di esportazione mediante il ricorso ad un rappresentante in dogana.
Si ricorda che i beni esportati o spediti fuori dal territorio comunitario si considerano esportati in base all’art 8 del DPR 633/72. L’esportazione deve essere provata con gli opportuni visti al fine di giustificare l’emissione della fattura senza applicazione dell’imposta.
Acquisto 1
Soggetto passivo d’imposta italiano effettua un acquisto intracomunitario da un soggetto passivo d’imposta tedesco ricevendo i beni dalla Germania.
Essendo un operazione intracomunitaria l’operatore italiano deve ex-artt. 46 e 47 L. 427/93, numerare la fattura d’acquisto


