Autofattura
a cura di Edisplay - Gestionale V5
Viene emessa autofattura da parte del destinatario della merce o del servizio, solo quando il cedente o il prestatore non è stabilito nel territorio nazionale (cioè quando l’operazione è posta in essere da un soggetto passivo residente all’estero, che non sia identificato direttamente in Italia) ovvero è esonerato dall’obbligo di emettere fatture o, infine, in caso di suo colpevole inadempimento.
Devono emettere autofattura:
- I soggetti che acquistano beni o servizi da un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione o di rappresentante fiscale in Italia. La Fattura deve essere emessa anche per servizi non imponibili o esenti e deve essere annotata sia nel registro delle vendite sia nel registro degli acquisti.L’imponibile di queste operazioni non concorre alla formazione del volume d’affari
- I soggetti che acquistano beni o servizi da produttori agricoli o ittici in regime di esonero.
- Coloro che non ricevono fattura entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione
- Le cooperative, consorzi e associazioni agricoli per conferimento di prodotti agricoli
- L’Ente Mutualistico, per prestazioni medico - sanitarie effettuate dai medici convenzionati (Asl)
- In via facoltativa, il committente per le prestazioni di servizi rese da collaboratori esterni che non abbiano altri rapporti soggetti ad Iva
- Coloro che non ricevono fattura entro il mese successivo ad un acquisto intracomunitario, in questo caso l’autofattura dovrà indicare il numero identificativo della controparte estera.
- Coloro che, a fronte di un acquisto intracomunitario, ricevono una fattura indicante un corrispettivo inferiore al reale.
- Coloro che acquistano rottami, carta da macero (ex art. 74, comma 8).
- Coloro che effettuano cessioni gratuite (omaggi), per ogni singola prestazione o mensilmente.
- Coloro che effettuano autoconsumo.


