Apr 28 2009
IVA per cassa e deducibilità parziale dell’IRAP.
IVA per cassa e deducibilità parziale dell’IRAP.
A partire da quest’anno vengono introdotte due novità che puntano ad agevolare l’operato del popolo delle partite IVA.
- IVA PER CASSA
Usufruendo del criterio di cassa, l’impresa o il professionista ha la possibilità di versare l’IVA all’Erario soltanto al momento in cui incassa le relative fatture e chiaro che viceversa potrà detrarsi l’IVA sugli acquisti soltanto al momento in cui paga il proprio fornitore. In tal modo si eviterebbe di dover anticipare l’IVA su fatture non ancora incassate. Si precisa che l’IVA deve in ogni caso essere versata anche senza incasso della fattura, qualora trascorra un anno dalla sua emissione.
Il provvedimento di attuazione ha fissato in € 200.000 il volume d’affari, fino al quale è possibile usufruire dell’agevolazione.
Tale agevolazione è usufruibile solo in caso di scambio di beni o prestazioni di servizi tra soggetti titolari di partita Iva e quindi sono escluse le operazioni con privati.
In fattura è obbligatorio apporre la dicitura “Operazione con imposta ad esigibilità differita”.
Non si può usufruire dell’agevolazione per le operazioni eseguite nei confronti di soggetti che usufruiscono dei regimi speciali e nei confronti di clienti che adottano per legge il regime del “Revere charge”.
- DEDUCIBILITA’ PARZIALE DELL’ IRAP
Tutti coloro ( società, ditte individuali, professionisti) che nell’anno di riferimento, hanno sostenuto costi rientranti nella tipologia degli interessi passivi o dei costi per il personale ( non è attualmente previsto un importo minimo), potranno dedursi il 10 % dell’Irap dovuta.
L’Irap dovuta si deve computare secondo il criterio di cassa, cioè quella effettivamente versata nell’anno di riferimento. Ad esempio per il 2008 l’Irap sul quale calcolare il 10% di deduzione sarà data dalla somma del saldo 2007 più acconti 2008 .
La deducibilità dell’Irap si applica per l’anno 2008 ma può essere estesa ( ricorrendo le condizioni sopra elencate)anche per i quattro anni precedenti ( il rimborso può essere richiesto non oltre i 48 mesi dal pagamento). Nel primo caso la deduzione viene recuperata direttamente in sede di Unico 2009, mentre nel secondo caso occorrerà inviare telematicamente un ‘istanza di rimborso alla Agenzia dell’Entrate.


