Bonus assunzioni

Fino al 14 maggio 2013 i datori di lavoro delle regioni: Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Sicilia e Sardegna, possono assumere a tempo indeterminato lavoratori definiti dalla norma svantaggiati o molto svantaggiati vedendosi riconosciuto un bonus pari al 50% dei costi salariali sostenuti 12 mesi dopo l’assunzione dei lavoratori svantaggiati, e 24 nel caso di lavoratori molto svantaggiati.

Fondo per l’acquisto della prima casa

Fondo di garanzia per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa

Il fondo  ha l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito, per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o da parte dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che alla data di presentazione della domanda posseggano i seguenti requisiti:

  • età inferiore ai 35 anni
  • ISEE non superiore a € 35.000. Non più del 50% del reddito imponibile ai fini IRPEF deve essere a tempo indeterminato (il fondo punta a favorire l’accesso al credito delle giovani coppie  con lavoro precario)
  • non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli

In particolare, stante ciò sopra scritto, possono accedere al fondo:

  • Coppie coniugate, con e senza figli minori.
  • Coppie non coniugate con figli minori ( famiglia non monogenitoriale)
  • Famiglia monogenitoriale con figli minori

L’ immobile oggetto del mutuo :

  • deve essere adibito ad abitazione principale
  • non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (Ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati
  • non deve avere le cratteristiche di lusso indicate nel D. del Min. LL.PP. 02/08/1969

I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo non devono superare € 200.000.

La garanzia del Fondo viene concessa nella misura del 50% della quota capitale. nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore, e comunque per un ammontare non superiore ad € 75.000.

 

Banche che hanno aderito al fondo e condizioni applicate