Nov 14 2007
Fatturazione intracomunitaria – Presentazione INTRASTAT
Operazioni intracomunitarie
a cura di eDisplay – Gestionale V5
AGGIORNAMENTO in base alla Circolare 18/03/2010, n. 14/e della Agenzia delle Entrate in merito alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 (in seguito, per brevità, il decreto) stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi a soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro della Comunità europea e dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro della Comunità europea.
L’articolo 2, comma 1, del decreto prevede che ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento:a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a euro 50.000;
b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
Il successivo comma 4 prevede che i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di euro 50.000 presentano l’elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata. In tal caso, sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.
La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda, quindi, la periodicità di presentazione degli elenchi: essi vanno, infatti, presentati con riferimento a periodi trimestrali ovvero mensili, mentre la periodicità annuale non è più prevista.
A tale riguardo si ritiene che il superamento o meno della soglia di 50.000 euro vada accertato distintamente per l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l’elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall’altro.
E’ quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l’elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l’elenco relativo alle cessioni di beni e servizi.
Inoltre, va tenuto presente che, nel caso di superamento della soglia di 50.000 euro per una singola categoria di operazioni (cioè solo per le cessioni intracomunitarie di beni ovvero solo per i servizi resi a soggetti passivi comunitari, ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti da soggetti passivi intracomunitari), scatta l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco di cessioni o di acquisti.
Ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato cessioni intracomunitarie di beni pari a 60.000 euro e, nel medesimo periodo, ha prestato servizi per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi intracomunitari resi.
Analogamente, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 30.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto prestazioni di servizi per 55.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi intracomunitari ricevuti.
Dunque, le singole categorie di operazioni relativi ai beni ed ai servizi non si sommano, ma sono considerate singolarmente; tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta l’applicazione della periodicità mensile anche per l’altra categoria.
Ovviamente, come previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto, nel caso in cui il soggetto obbligato dovesse superare nel corso del trimestre soglia di 50.000 euro, secondo le indicazioni sopra evidenziate, sarà tenuto a presentare gli elenchi con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
Esempi:
- il contribuente inizia l’attività il 1°/01/2011;
- il 02/02/2011 supera la soglia di 50.000 euro;
- il 25/03/2011 presenta l’elenco mensile relativo a gennaio e febbraio; - il contribuente inizia l’attività il 1°/01/2011;
- il 02/03/2011 supera la soglia di 50.000 euro;
- il 25/04/2011 presenta l’elenco mensile relativo a gennaio, febbraio e marzo.
Si ritiene opportuno segnalare che, relativamente agli adempimenti da porre in essere nel 2010, ai contribuenti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi ai servizi (resi e ricevuti), si applica il principio desumibile dall’articolo 2, comma 2, del decreto che stabilisce la presentazione degli elenchi stessi con periodicità trimestrale per i contribuenti che iniziano l’attività da meno di quattro trimestri.
Tale principio è estensibile alla fattispecie rappresentata in considerazione della circostanza che il 2010 è il primo anno in cui viene introdotto tale obbligo per le prestazioni di servizi, nonché della circostanza che le regole relative alla territorialità dei servizi sono state modificate con effetto dal 1° gennaio 2010, motivo per cui i soggetti in questione potrebbero incontrare serie difficoltà nell’individuare con esattezza l’ammontare dei servizi resi e ricevuti in ambito intracomunitario nel corso del 2009.
Quindi, per i soggetti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi ai servizi (resi e ricevuti), in linea teorica, la prima scadenza per la presentazione degli elenchi cade nel corso del mese di aprile 2010, secondo le disposizioni dell’articolo 3 del decreto. Tuttavia, come sopra richiamato, se i medesimi contribuenti superano la soglia di 50.000 euro nel corso dei mesi di gennaio, febbraio o marzo 2010, saranno tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile, come previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto.
Un altro chiarimento è stato richiesto con riguardo ai dati, da inserire nei predetti elenchi, relativi alle fatture ricevute.
A tale riguardo si ritiene opportuno precisare, con riferimento ai servizi intracomunitari ricevuti, che il numero e la data della fattura da indicare nel modello INTRASTAT sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità. Quanto sopra vale sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto all’autofatturazione, ai sensi del novellato articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, sia nell’ipotesi in cui abbia integrato la fattura ricevuta dal contribuente estero, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 12 marzo 2010, n. 12, par. 3.2.
Con riguardo ai termini di presentazione degli elenchi in oggetto, si precisa quanto segue.
L’articolo 3, comma 1, del decreto stabilisce che gli elenchi riepilogativi sono presentati all’Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento; il comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, che fino al 30 aprile 2010 tali elenchi possano essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Le disposizioni in esame si applicano, come prevede l’articolo 8 del decreto, alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010, ma è di tutta evidenza che il termine entro il quale avrebbero dovuto essere presentati gli elenchi relativi al mese di gennaio (20 o 25 febbraio, a seconda delle modalità di presentazione) è decorso prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha stabilito tale termine.
Per tale motivo si ritiene che, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000), secondo cui il rapporto con l’Amministrazione deve essere improntato ai principi di collaborazione e buona fede e in aderenza, in particolare alla previsione di cui all’ art. 3, comma 2, del predetto statuto, i soggetti interessati dispongano di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del 22 febbraio, per adempiere all’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi in questione (quelli relativi al mese di gennaio 2010).
Pertanto, fino alla scadenza del termine suddetto, in applicazione dell’articolo 10, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000, non saranno applicate sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi stessi.
Con riguardo ai dati indicati negli elenchi di cui sopra (relativi al mese di gennaio 2010), si fa presente che gli eventuali errori ed omissioni possono comunque essere sanati con le modalità indicate nella circolare del 17 febbraio 2010, n. 5.


