Jun 23 2010

Tremonti Ter – detassazione utili

Category: Senza categoria, Ultime novitaVladi @ 12:32

Tremonti ter – detassazione utili

Tutti i titolari di redditi di impresa  possono sfruttare le agevolazioni previste dalla  “Tremonti Ter” che si sostanziano in una riduzione dell’utile pari alla metà dell’investimento effettuato nel periodo 1/7/2009 – 31/12/2009, in determinate categorie di beni elencate nella divisione 28 della tabello ATECO 2007. Prima di andare sul dettaglio dei beni agevolabili facciamo un esempio sull’entita del riparmio.

Si supponga di avere un utile ante imposte di € 45.000,00
Si supponga di aver acquistato beni o consumabili rientranti nella Tremonti Ter per un valore IVA esclusa di € 20.000,00

Il calcolo da  seguire è il seguente:  45.000 – ( 20.000/2)= 35.000 ( utile dopo le agevolazioni previste dalla Tremonti Ter) 
La base imponibile  per il calcolo dell’IRPEF/IRES non sarà più 45000 ma bensi 35.000.
Attenzione l’agevolazione influisce solo ed esclusivamente per il calcolo IRPEF/IRES.

Eseguendo un click sul seguente collegamento

http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/note_esplicative_ateco.pdf

da pagina 81 a pagina 90 è possibile visualizzare la divisione 28 ATECO 2007 e cioè  l’intero elenco dei beni agevolabili previsti dalla Tremonti Ter.
Di seguito si fa un breve elenco dei beni più comuni presenti in azienda, distinguendo tra agevolabili e non agevolabili.

Beni agevolabili

  • Bilance ( non di precisione da laboratorio)
  • Carrelli elevatori e trasbordatori
  • Condizionatori d’aria
  • Distributori automatici
  • Fotocopiatori ( non multiunzione )
  • Frigoriferi e congelatori utilizzati in azienda non per uso domestico
  • Macchinari per imballaggio, dosatura e confezionamento
  • Elettrodomestici per la pulizia ( non uso domestico)
  • Macchinari per agricoltura, silvicoltura  e zootecnia
  • Macchine per lavorazione:
    • metalli
    • legno
    • vetro a freddo
    • pietra
    • gomme indurite
    • plastiche dure
  • Macchine per :
    • industria tessile
    • abbigliamento
    • lavorazione cuoio
    • industria alimentare, bevande e del tabacco
  • Montacarichi
  • Registratori fiscali
  • Toner  ( stampanti)

Beni non agevolabili

  • Autoveicoli trasporto merci e persone
  • Insegne luminose
  • Computer e periferiche
  • Mobili
  • Sistemi antifurto e antincendio
  • Telefoni


Mar 18 2010

Scadenzario fiscale aprile 2010

Category: Ultime novitaadmin @ 09:57

Scadenzario fiscale

Principali scadenze fiscali previste per il  periodo Aprile 2010, per visionare l’intero elenco è sufficiente eseguire un click sul seguente link

http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Scadenzario/Scadenzario+esteso/

15 Aprile 2010

  • I contribuenti, che nel mese di marzo hanno  effettuato cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo, devono entro il giorno 15 del mese di  aprile, emettere fattura differita.

16 Aprile 2010

  • IVA
    Versamento periodico dell’IVA dovuta per il  mese di marzo (mensili)  .
    L’importo da versare è dato dall’importo dell’IVA sulle vendite, meno l’importo dell’IVA sugli acquisti e meno gli eventuali crediti derivanti dal mese precedente. Non si procede  al versamento, se l’importo non supera € 25,82 e le somme verranno riportate al periodo successivo.

    • 6003 - Versamento IVA mensile marzo.
  • INPS - Versamento dei contributi relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese di marzo.
    • DM 10 - Versamenti o compensazioni relativi al DM10/2.
  • INPSVersamento dei contributi  gestione separata.
    • ASS  – Associati in partecipazione
    • C10  - Lavoratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria
    • CXX – Lavoratori privi di altra copertura previdenziale.
  • IRPEF
    Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e su provvigioni.
    Tutti coloro che hanno corrisposto dei compensi a dei soggetti per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente   mediante modalità telematica, anche servendosi di intermediari abilitati.Codici tributo:

    • 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguagli
    • 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati
    • 1004 – Ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
    • 1012 -  Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro
    • 1013 -  Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo
    • 1019 -  Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente
    • 1020 -  Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta, a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal  percipiente
    • 1038 -  Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza
    • 1040 -  Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni
    • 1053 -  Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendent
    • 3816 -   Saldo addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta
    • 3860 -   Acconto addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta.
    • 3802 -   Addizionale regionale all’Irpef – Sostituti d’imposta

20 Aprile 2010

  • IVA - Operatori intracomunitari con obbligo mensile
    Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente. Invio tramite raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali.
  • IVA - Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale
    Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel trimestre precedente. Invio tramite raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali

30 Aprile 2010

  • PRESENTAZIONE MOD. 730
    I contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, devono presentare al datore di lavoro o all’ente pensionistico il modello 730 e la busta indicante la scelta per la destinazione dell’8 e del 5 per mille  dell’IRPEF. Al contribuente verrà rilasciata apposita ricevuta (Mod. 730/2)
  • TOSAP
    Versamento seconda rata dell’imposta sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche
    - 3931  Tosap – Occupazione permanente
    - 3932  Tosap – Occupazione temporanea
  • TITOLARI CONTRATTI DI LOCAZIONE
    Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1  aprile 2010.
    Codice tributo:

    • 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annual
    • 112T - Imposta di registro per contratti di locazione annualità success
    • 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero peri
    • 114T - Imposta di registro per  proroghe (contratti di locazione e affitti )
    • 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici

Freeware : Mind – funzione Codici tributo F24
Il software Mind contiene un utile strumento per la ricerca dei codici tributo F24, ti aiuterà a cercare il codice tributo partendo da una stringa di testo oppure al contrario sarà in grado di dirti la dicitura corretta di un particolare codice.

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Dec 30 2009

ULTIME NOVITA’ – Notizie ed informazioni dagli enti pubblici.

Category: Ultime novitaadmin @ 12:58

Notizie ed informazioni dagli enti pubblici.

 INTERESSE LEGALE

A partire dal  1° gennaio 2010 il saggio dell’interesse legale (art. 1284 cod. civ.) viene ridotto dal 3% all’1%. (D.M. 4 dicembre 2009, in G.U. 291 del 15.12.2009).  

PEC ( Posta elettronica certificata):

A partire dal 28 novembre tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi,  scatta l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata. Entro la stessa data dovrà essere comunicato l’indirizzo anche ai rispettivi Ordini.
La PEC può essere richiestà (convenzione stipulata il 30/09/2009) gratuitamente tramite l’ACI ( http://www.aci.it/index.php?id=2462 ) o tramite l’INPS ( in questo caso occorre preventivamente richiedere il PIN e poi accedere alla sezione “Servizi al cittadino).
Le nuove aziende dovranno dotarsi della PEC già al momento della costituzione. Tutte le altre aziende avranno tempo sino al 29/11/2009.
L’uso della Posta Elettronica Certificata consente di stabilire un canale di Comunicazioni Elettroniche Certificate tra la Pubblica Amministrazione e Cittadini, avente valenza legale alla pari di una tradizionale comunicazione cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. ATTENZIONE: La comunicazione ha valenza legale soltanto se entrambi le parti sono dotate di una PEC. 

ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI ( 2 novembre 2009)

 A partire dal 1 novembre  entreranno in vigore le norme contenute nell’articolo 2 del il decreto 78/2009 (il cosiddetto Tremonti Ter) che fissano e riducono per legge i tempi di valuta e di effettivo incasso degli assegni circolari  e bancari. Di seguito vengono esposte schematicamente le nuove regole:
                                                     Giorni valuta           Giorni per avere l’effettiva disponibilità delle somme versate
            Assegni bancari                          3                                                                5 ( 4 gg dal 01/04/2010)
            Assegni circolari                         1                                                                4

FATTURE  FALSE

La sentenza del 6 ottobre 2009, n. 21317 della Corte di Cassazione stabilisce  che spetta all’Amministrazione Finanziaria  il compito di verificare e dimostrare che  una operazione finanziaria o commerciale documentata da fattura sia falsa. Quindi d’ora in poi in caso di fatture considerate “false” cioè che si riferiscono ad operazione finanziare o commerciali mai avvenute, l’onere della prova non spetterà più al contribuente che ha presentato la documentazione ma bensi, sarà a carico  dell’Amministrazione Finanziaria.

COMUNICAZIONE UNICA  (30 settembre 2009)

A partire dal 1 ottobre è possibile aprire una nuova attività inviando, telematicamente o su supporto informatico, la Comunicazione Unica al registro delle imprese , il quale poi si impegnerà a girarla agli altri enti quali Agenzia delle Entrate(per la richiesta partita Iva e CF), INPS, INAIL, Commissioni provinciali per l’artigianato ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane, il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.
È previsto un periodo di transitorio di sei mesi, durante il quale le imprese potranno ancora utilizzare gli sportelli polifunzionali degli Enti previdenziali e delle Camere di Commercio, destinati ad essere sostituiti da sportelli esclusivamente telematici.
A breve è prevista l’attivazione della Comunicazione Unica anche per i casi di variazione e cessazione delle imprese.
Eseguendo un click sul seguente link è possibile accedere alla pagina del sito del Registro Imprese che permette di inviare telematicamente la Comunicazione Unica:
http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/index.jsp

 EFFICENZA ENERGETICA: DETRAZIONI FISCALI  55% ( 30 settembre 2009 ) .

A partire  dal 11 ottobre  2009 non sarà  più possibile cumulare la detrazione del 55 % e il premio previsto per gli impianti fotovoltaici. Dalla stessa data inoltre:
                                             -  l’asseverazione del tecnico abilitato, sarà sostituita con l’asseverazione resa dal
                                               direttore lavori  sulla conformità al progetto delle opere realizzate, alternativamente,
                                                la conformità dell’opera deve risultare dalla relazione attestante la rispondenza alle
                                                prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi
                                                impianti termici.  
                                             – Finestre ed  infissi : la certificazione del produttore sul rispetto dei requisiti
                                               minimi non deve essere più corredata dalle certificazioni dei singoli componenti
                                             -Panelli solari in autocostruzione : Non è più necessaria la certificazione di 
                                               qualità del vetro solare è sufficiente presentare l’attestato di partecipazione ad uno 
                                               specifico corso di formazione.

INCENTIVI  BICI  E  CICLOMOTORI( 22 settembre 2009)

Dal  25 settembre 2009 sarà possibile usufruire dei nuovi incentivi per l’acquisto di bici, bici elettriche ( a pedalata assistita) e ciclomotori.
L’incentivo per l’acquisto di biciclette sarà pari al 30 %  con i seguenti massimali: 

-  Bici:  sconto massimo  200
-  Bici  pedalata assistita:  sconto massimo  450 €

Per accedere agli incentivi bisogna recarsi presso un rivenditore autorizzato tra quelli abilitati ( eseguendo un click nel seguente link http://www.incentivibiciclette.minambiente.it/Rivenditori.aspx si accede alla maschera di ricerca del rivenditore più vicino) e richiedere il modello di bici di interesse. Sarà poi il rivenditore ad occuparsi di inoltrare le domande per usufruire dell’incentivo.
Per saperne di più un click  su  www.incentivibiciclette.minambiente.it
AGGIORNAMENTO ( 29 settembre 2009)
Gli 8 milioni di Euro di incentivi previsti per l’acquisto di biciclette anche con pedalata assistita si sono esauriti alle 18:52 di martedi 29 settembre.
A partire dal 5 ottobre sarà possibile usufruire  degli incentivi per l’acquisto dei ciclomotori. Le regole sono analoghe a quelle previste per le biciclette, salvo per il fatto che per ottenere quest’ultimo incentivo è necessario rottamare un ciclomotore 50 cc di categoria Euro 0 o Euro 1.

CLICK DAY IRAP  ( 02 settembre 2009)

E’ stato rinviato  il Click Day Irap  del 14 settembre. Un comunicato stampa dell’Agenzia delle  Entrate ha annunciato che è ” in via di predisposizione il provvedimento che dispone il rinvio della data di attivazione della procedura per la presentazione dell’istanza telematica”
Si ricorda che l’art. 6 del  decreto legge n.185 del 2008, ha previsto la possibilità di richiedere forfettariamente il rimborso del 10% dell’Irap pagata tra il 2004 e il 2007, a condizione che il richiedente abbia sostenuto nei periodi in esame dei costi per personale o per interessi.
Il rinvio  e la richiesta  di modifica della forma di effettuazione delle richieste di rimborso dell’Irap è stato da più parti sollecitato, in quanto pare per lo meno ingiusto il fatto di premiare solo i più veloci ad inviare telematicamente le   istanze di rimborso  ( o meglio di agevolare coloro che possono permettersi e/o sfruttare tecnologie più avanzate).
Da studi effettuati si pensa che i 100 milioni di euro a disposizione per l’anno 2009 saranno sufficienti a coprire  1/4 delle domande.

COMUNICAZIONE  DEL NOMINATIVO DEL RESPOSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA      
( 25 Agosto 2009)

La Circolare dell’Inail n° 43 del 25 agosto 2009 fornisce dei chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico del  datore di lavoro ai fini della comunicazione dei nominativi dei RLS.
La circolare in  esame precisa che la comunicazione  non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione, pertanto:

  • coloro che hanno già effettuato correttamente la comunicazione del RLS per l’anno 2008, non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare.
  • coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative presenti nel sito dell’Inail.
  • tutti gli altri devono procedere alla suddetta comunicazione  nel momento in cui viene eletto o designato il RLS.

Per la mancata comunicazione sono previste sanzioni da euro 50 ad euro 300.

Di seguito il collegamento alla pagina Inail, dove sono presenti le istruzioni operative per procedere alla comunicazione del RLS

 http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2009/info1254697697.jsp

EFFICENZA ENERGETICA: DETRAZIONI FISCALI  55% PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI.
( 15 Agosto 2009)

A partire dal 15 agosto 2009 tutti coloro che vorranno usufruire della detrazioni fiscali al 55%, prevista per la sostituzione dei vecchi impianti termici con dei nuovi ad alta efficenza energetica (termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici) sarà tenuto a presentare all’ENEA soltanto la scheda informativa ( allegato E) e non più anche l’allegato A ( attestato di qualificazione energetica). Riassumendo

  • chi a terminato i lavori prima del 15 agosto 2009 dovrà presentare  gli allegati A ed E
  • chi termina i lavori dopo il 15 agosto dovra presentare solo l’allegato E

Di seguito il link per l’invio delle pratiche all’ENEA al fine di poter usufruire delle detrazioni fiscali :http://finanziaria2009.acs.enea.it/
Per scaricare la guida per l’invio telematico : http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/manuale_sito2009.pdf
E’ inoltre attivo il numero verde 800 985280 che risponde a quesiti tecnici e procedurali sulle detrazioni fiscali del 55 %. Si ricorda che è possibile usufruire delle detrazioni in oggetto anche per la sostituzione di finestre, pavimenti e lavori sulle pareti idonei ad aumentare l’efficenza energetica  oltre che  per l’installazione di pannelli solari.


Nov 18 2009

ACCONTO IVA 2010

Category: Ultime novitaadmin @ 13:41

ACCONTO IVA  2010

Il calcolo dell’acconto può essere effettuato alternativamente in base a tre diversi metodi di calcolo:

  1. storico: tale sistema prevede che l’acconto sia pari all’88% del versamento effettuato nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente:
  2. previsionale: con tale metodo l’acconto è calcolato in misura pari all’88% dell’imposta che si prevede di dover versare nell’ultimo mese o trimestre dell’anno;
  3. analitico: in tale metodo si considera l’imposta derivante dalle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. All’atto pratico è necessario considerare le fatture o i corrispettivi registrati fino al 20 dicembre e, importante, le operazioni effettuate ma non ancora fatturate fino a tale data. Quindi andranno inserite nel conteggio, ad esempio, le consegne già effettuate ma non ancora fatturate. Bisognerò poi considerare l’imposta a credito derivante dalle fatture d’acquisto registrate fino al 20.

Il contribuente utilizzerà il metodo a lui più conveniente.
L’acconto Iva  deve essere versato entro il 28 dicembre 2009 (mensili e trimestrali).
Il versamento può essere effettuato mediante compensazione, ma non può essere rateizzato.
L’acconto non deve essere versato se inferiore ad €  103,29  oppure nel caso di:

  • soggetti al primo anno di attività
  • soggetti che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno (30 novembre i mensili e 30 settembre se trimestrali)
  • soggetti  che non erano a debito d’imposta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. 
  • soggetti che nel 2009, hanno effettuato solamente operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • produttori agricoli esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e quelle proloco, in regime forfetario;
  • imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda (affitto d’azienda), entro il 30 settembre 2009, se trimestrali o entro il 30 novembre 2009, se mensili, sempre che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
  • soggetti che usufruiscono del regime per le nuove iniziative imprenditoriali anche nel primo anno in cui escono dal regime al termine del triennio o perché superano i limiti di fatturato previsti;
  • contribuenti che adottano il regime dei minimi.

L’acconto sarà poi detratto da quanto dovuto dai contribuenti nel mese di gennaio (per i mensili), marzo (per i trimestrali).

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 6013: contribuenti mensili;
  • 6035: contribuenti trimestrali.


Oct 26 2009

Tieniti aggiornato col nostro glossario…. ADSL, BCE, BOT..

Category: Ultime novitaadmin @ 18:21

Parole e sigle  di uso comune interessanti da conoscere e capire

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line):  E’ la tecnologia che permette di accedere e di scambiare informazioni  velocemente con la rete internet.  La trasmissione di dati è asimmetrica nel senso che per secondo è più la quantità di dati che possiamo scaricare ( download) che non quella che possiamo inviare (upload). A causa del “peso”  dei contenuti medi presenti sulla rete, oggi non è più possibile fare a meno di una connessione di questo tipo.

BCE (Banca  Centrale Europea): E’ l’istituto che controlla l’andamento dell’Euro e tramite la sua politica monetaria  cerca di assicurare una bassa e stabile inflazione, di promuovere la costante crescita del prodotto e la bassa disoccupazione e di assicurare infine l’ordine dei mercati finanziari. La BCE ha sede a Francoforte ed insieme alle banche centrali dei paesi dell’UE costituisce il SEBC (Sistema Europeo di Banche Centrali).

BOT ( Buoni Ordinari del Tesoro): Sono Titoli di Stato senza cedola. Il guadagno è dato dalla differenza tra il valore nominale del titolo  ed il prezzo di emissione. La scadenza di tali titoli  non supera mai l’anno.

BTP ( Buoni del Tesoro Poliennali): Sono Titoli di Stato retribuiti con una cedola semestrale calcolata su un tasso di interesse  annuale fisso . In altre parole se il tasso annuale fisso è del 5% verranno distribuite due cedole semestrali del 2,5%. Hanno una durata superiore ai tre anni. Alla scadenza viene restituito il valore nominale dei titoli.

CCT (Certificati di credito del tesoro): Sono titoli di credito al portatore o all’ordine, che prevedono oltre allo scarto di emissione anche una cedola con rendimento a tasso  variabile che si adegua al variare dei tassi interesse. E’ un investimento opportuno se si prevedono tassi in salita. Hanno una durata di 7 anni.

DEBITO PUBBLICO: E’ il totale degli obblighi contratti dallo Stato sotto forma di obbligazioni o altri prestiti.

DEFICIT PUBBLICO ( disavanzo del bilancio pubblico): Consiste nell’eccedenza delle uscite rispetto alle entrate  di bilancio.  Il disavanzo o deficit va a sommarsi  al debito pubblico.

EURIBOR : è il tasso di interesse  utilizzato per lo scambio di denaro tra le banche, in altre parole  è il costo che devono sostenere le banche per acquistare denaro. L’ EURIBOR è il tasso che viene utilizzato per il calcolo degli interessi dei mutui a tassi variabili.

F24 (modello): E’ un modello tramite il quale è possibile, in via cartacea ma sempre di più in via telematica, pagare le imposte  dirette ed indirette (IRPEF, IRES, IRAP, ICI, IVA….), i contributi  previdenziali del sostituto d’imposta e del lavoratore dipendente, pagare infine l’INAIL (assicurazione obbligatoria).

FIFO (First in first out, primo ad entrare e primo ad uscire):  E’ un metodo di valutazione del magazzino. Presuppone che durante l’esercizio siano state scaricate  (o vendute) le merci acquistate per prime, per cui le quantità rimaste in magazzino vengono valutate in base ai prezzi sostenuti per gli acquisti più recenti. 

FREEWARE : E’ un software utilizzabile gratuitamente. La  licenza  è gratuità ed è liberamente duplicabile. Shareware: E’ un software senza limitazioni utilizzabile gratuitamente per un certo periodo di tempo.  Demo: E’ un software in versione dimostrativa che permette di valutare le funzionalità  del programma , ma che di solito è limitato in alcune parti  oppure consente di eseguire solo  un certo numero di operazioni.

FUTURES: E’un prodotto derivato tramite il quale, il contraente si assume l’obbligo di comprare o vendere una quantità standard di obbligazioni, valuta estera o altri strumenti finanziari ad una data futura, al prezzo concordato.

GESTIONALE: E’ un programma applicativo che permette di coadiuvare, velocizzare, razionalizzare, programmare ed analizzare la gestione aziendale. Operativamente permette di gestire fatturazione, scadenzario, magazzino, preventivi, ordini, cioè tutte  quelle mansioni quotidiane che sono proprie della gestione aziendale.

IMPOSTE  DIRETTE:  S’intendono le imposte applicate direttamente al reddito degli individui e delle imprese ( IRPEF, IRES, IRAP, ICI, ecc).

IMPOSTE INDIRETTE: S’intendono le imposte applicate ai beni e ai servizi e quindi solo in via indiretta alle persone ( IVA, accise, imposta registro, catastale, ipotecaria, di bollo, ecc).

INFLAZIONE:  E’ un fenomeno che si verifica quando si ha un generale aumento dei livelli dei prezzi. Si calcola utilizzando degli indici di prezzo,  come ad esempio l’IPC (indice dei prezzi al consumo) che misura il costo di un paniere di beni di consumo e di servizi rispetto a d un anno base.  La DEFLAZIONE  viceversa si verifica quando si ha una generale diminuzione del livello dei prezzi .

IRES  (Imposta sul reddito delle società): E’ un’imposta diretta che va a colpire il reddito complessivo netto (determinato secondo le disposizioni previste nel Testo Unico) realizzato dalle società di capitali  (spa e srl in primis) e da tutti gli altri soggetti passivi previsti  nel TUIR. A partire dal 1 gennaio 2008 l’aliquota Ires è del 27,5 %.
Oltre che in capo alla società, il reddito (sotto forma di dividendi)viene tassato anche in capo ai soci.
In particolare se il socio è:
                                  -  Una soc. di capitali residente in Italia, verrà sottoposto ad aliquota del 27,5% solo il 5% del
                                      dividendo percepito.
                                  -  Una soc . di persone residente in Italia, il dividendo verrà suddiviso tra i soci , ma “solo” il 49,72 %
                                      di questo verrà sottoposto alla tassazione ordinaria Irpef dei soci ( in altre parole il reddito viene
                                      prima tassato del 27,50% in capo alla soc. di capitali, poi il reddito netto viene distribuito sotto forma
                                      di dividendi. “Solo” il 49,72 % di questo viene nuovamente tassato secondo la tassazione ordinaria
                                      IRPEF).
                                  -  Persona fisica imprenditore, stesso trattamento riportato al punto precedente.
                                  -  Persona fisica non imprenditore  ma che detiene una partecipazione qualificata ( 25% del capitale o il
                                      20% dei voti in una soc. non quotata  o il  5% del capitale e il 2% dei voti soc. quotate )si applica
                                      lo stesso trattamento del punto precedente.
                                  -  Persona fisica non imprenditore che non possiede una partecipazione qualificata, si applica un
                                      imposta sostitutiva del 12,5 sull’intero dividendo percepito. In altre parole il reddito viene tassato al
                                      27,50% in capo alla società e  successivamente l’intero dividendo distribuito viene tassato al 12,50%.
In presenza di determinate condizioni è possibile alternativamente optare per il regime della trasparenza in base al quale una volta realizzati gli utili in capo alla società ( anche se non distribuiti) questi vengono subito imputati ai singoli soci è sono sottoposti per il loro intero ammontare alla tassazione ordinaria IRPEF.

IRPEF ( Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche): E’ un imposta diretta che va a colpire  il reddito complessivo  realizzato da ciascuna persona fisica (di solito) nell’arco di un anno. L’imposta  ha più aliquote a seconda dello scaglione di reddito:
                            -   23 %  per redditi da  €           0,00   ad   € 15.000,00 .
                            -   27 %  per redditi da  € 15.000,01   ad    € 28.000,00 .
                            -   38 %  per redditi da  € 28.000,01   ad   €  55.000,00.
                            -   41 %  per redditi da  € 55.000,01   ad   €  75.000,00.   
                            -   43 %  per redditi  oltre  € 75.000,01

Supponendo  che un soggetto abbia al 31/12/xx  un reddito complessivo al netto di deduzioni e detrazioni di  € 78.000,00 l’imposta verrà calcolata nel seguente modo:

                               15.000 x  23% =    3.450
                               13.000 x  27% =    3.510 
                               27.000 x  38% =  10.260  
                               20.000 x  41% =    8.200
                                  3.000 x 43% =    1.290
                              ——–                   ——–
                 reddito  78.000  imposta  26.710

Su un reddito di € 78.000,00, l’imposta che occorre versare tramite modello F24 è di € 26.710,00.

IRS (Interest Rate Swap): è il tasso di interesse che viene determinato dallo scambio di speciali contratti denominati SWAP. Tali contratti hanno una moltitudine di scadenze alla quale si applica un IRS che differisce in base alla durata del contratto SWAP. L’IRS è il tasso d’interesse utilizzato per i mutui a tasso fisso. Se il mutuo è a 10 anni si prende come riferimento l’ IRS che fa capo ad uno SWAP a 10 anni.

LEASING ( Locazione finanziaria): E’ l’operazione tramite la quale un  soggetto ( impresa, società), stante determinati criteri di solvibilità, richiede ad una società di lesing di  acquistare o far costruire un determinato bene strumentale mobile o immobile che successivamente sarà locato allo stesso richiedente. Alla fine della locazione il conduttore avrà la facoltà di  decidere se diventare o meno proprietario della cosa locata, pagandone il prezzo di riscatto alla società di leasing.

LIFO (Last in first out, ultimo ad entrare e primo ad uscire): E’ un metodo di valutazione del magazzino. Presuppone che durante l’esercizio le merci scaricate  (o vendute), siano state valorizzate in base ai prezzi di acquisto più recenti. Le quantità rimaste in magazzino vengono valutate in base ai prezzi sostenuti per gli acquisti più remoti. 

OMI ( Osservatorio Mercato Immobiliare): Cura la rilevazione ed elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti ed ai tassi di rendita, nonché la pubblicazione e la diffusione di studi ed elaborazioni e la valorizzazione statistica degli archivi dell’Agenzia del Territorio.
In altre parole permette di avere un’idea sul valore al metro quadro degli immobili ( distinti per categorie) presenti nella zona d’interesse. Sulla stessa zona è anche possibile conoscere il valore medio degli affitti registrati.

ONERI DEDUCIBILI: Sono tutte le spese (opportunamente documentate e tassativamente previste per legge) sostenute nell’anno solare che la legge consente di sotrarre dal reddito complessivo del contribuente, diminuendo quindi l’imponibile sul quale calcolare l’imposta (IRPEF)

ONERI DETRAIBILI: Sono tutte  quelle spese (opportunamente documentate e tassativamente previste per legge)  sostenute nell’anno solare che vanno a ridurre l’imposta (IRPEF).

                                              Riassumendo: Reddito complessivo        -
                                                                        Oneri deducibili                =
                                                                        —————————
                                                                        Reddito imponibile           x
                                                                        Aliquote IRPEF                =
                                                                        —————————
                                                                        Imposta lorda                    -
                                                                        Oneri detraibili                 =
                                                                         ————————–
                                                                         Imposta netta

ORGANIZER: E’ un programma applicativo che si propone di  aiutare l’amministrazione di una azienda nel gestire contatti, appuntamenti, scadenze periodiche, ecc 

PIL ( Prodotto Interno Lordo ): è il valore complessivo dei beni e servizi prodotti all’interno di un Paese in un certo intervallo di tempo  e destinati ad usi finali.

POS: (Point Of Sale, punto di vendita) è un’apparecchiatura  che permette a tutti coloro che effettuano degli acquisti di beni ma anche di servizi di poter pagare tramite carte di credito e di debito o prepagate. L’apparecchiatura è collegata  tramite una linea telefonica al centro di elaborazione della banca  con il quale si stipula il contratto e che quindi gestisce tutte le operazioni effettuate con il POS addebitando un canone o una commissione.

POS VIRTUALE : Permette di effettuare acquisti on-line tramite carta di credito, debito o prepagate. Esempio quando si accede ad un negozio on-line, dopo aver deciso cosa acquistare, si accede alla maschera di pagamento dove tramite il POS VIRTUALE è possibile concludere l’acquisto.

SPREAD : E’ la percentuale di ricarico o margine che la banca applica sui mutui o più in generale e il compenso che la banca richiede per svolgere una determinata operazione. Dato che l’interesse è il costo sostenuto dalla banca per acquistare denaro (ed il valore del tasso d’interesse è determinato dal mercato e la banca lo subisce), lo spread è invece il suo compenso e cioè il margine al di sotto del quale la banca non sarà più disposta ad effettuare una determinata operazione. Lo spread può variare da offerta a offerta e da banca a banca. E’ un indicatore molto importante da valutare nella scelta tra le varie offerte.

TAEG ( Tasso  Annuo Effettivo Globale) :  Indica in valore percentuale il costo annuale complessivo dell’operazione di finanziamento , calcolando quindi anche i costi di istruttoria e di gestione  dell’operazione.

TAN (Tasso Annuo Nominale) : E’ il tasso di interesse applicato ad un finanziamento.

VOIP (Voce tramite protocollo internet): permette di effettuare chiamate  telefoniche sfruttando una connessione internet. Si ha un notevole risparmio economico nelle comunicazioni interaziendali o comunque tra  soggetti che comunicano tramite internet. Vantaggi meno rilevanti nelle comunicazioni verso telefonia mobile e privata o nelle chiamate internazionali. In questi ultimi casi occorre valutare e ponderare le varie offerte presenti sul mercato.


Apr 28 2009

IVA per cassa e deducibilità parziale dell’IRAP.

Category: Senza categoria, Ultime novitaadmin @ 19:05

IVA per cassa e deducibilità parziale dell’IRAP.

A  partire da quest’anno vengono introdotte due novità che puntano ad agevolare l’operato del popolo delle partite IVA.

  • IVA PER CASSA
    Usufruendo del criterio di cassa, l’impresa o il professionista ha la possibilità di versare l’IVA all’Erario soltanto al momento in cui incassa le relative fatture e chiaro che viceversa potrà detrarsi l’IVA sugli acquisti soltanto al momento in cui paga il proprio fornitore. In tal modo si eviterebbe di dover anticipare l’IVA su fatture non ancora incassate. Si precisa che l’IVA deve in ogni caso essere versata anche senza incasso della fattura, qualora trascorra un anno dalla sua emissione. 
    Il provvedimento di attuazione ha fissato  in € 200.000 il volume d’affari, fino al quale è possibile usufruire dell’agevolazione.
    Tale agevolazione è usufruibile solo in caso di scambio di beni o prestazioni di servizi tra soggetti titolari di partita Iva e quindi sono escluse le operazioni con privati.
    In fattura è obbligatorio apporre la dicitura “Operazione con imposta ad esigibilità differita”.
    Non si può  usufruire dell’agevolazione per le operazioni eseguite nei confronti di soggetti che usufruiscono dei regimi speciali  e nei confronti di clienti che adottano per legge il regime del “Revere charge”.
  • DEDUCIBILITA’   PARZIALE   DELL’ IRAP
    Tutti coloro ( società, ditte individuali, professionisti)  che nell’anno di riferimento, hanno sostenuto costi rientranti nella tipologia degli interessi passivi o dei costi per il personale ( non è attualmente previsto un importo minimo), potranno dedursi il 10 % dell’Irap dovuta
    L’Irap dovuta si deve computare  secondo il criterio di cassa, cioè quella effettivamente versata nell’anno di riferimento.  Ad esempio per il 2008 l’Irap sul quale calcolare il 10% di deduzione sarà data dalla somma del saldo 2007 più acconti 2008 .
    La deducibilità dell’Irap si applica per l’anno 2008 ma può essere estesa ( ricorrendo le condizioni sopra elencate)anche per i quattro anni precedenti ( il rimborso può essere richiesto non oltre i 48 mesi dal pagamento). Nel primo caso la deduzione viene recuperata direttamente in sede di Unico 2009, mentre nel secondo caso occorrerà inviare telematicamente un ‘istanza di rimborso alla Agenzia dell’Entrate.


Mar 26 2009

Bonus per cessazione di attività commerciale. Novità 2009

Category: Ultime novitaadmin @ 16:09

Bonus per cessazione di attività commerciali.

Possono usufruire del bonus tutti coloro che esercitano, in qualità di titolari o di collaboratori,  l’attività commerciale  al minuto in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti e gli agenti o rappresentati di commercio, a condizione che, nel periodo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, posseggano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne, e vantino un’iscrizione al momento della cessazione dell’attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps.

Il bonus corrisponde ad un indennizzo pari ad € 458,00 mensili, che verranno corrisposti a partire dal mese successivo  a quello della domanda,  sino al giorno dell’ottenimento della pensione di vecchiaia o alternativamente sino a quando non si riprenda a lavorare.

Per accedere al  bonus è  necessario:

  1. la cessazione definitiva dell’attività commerciale
  2. la consegna dell’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ( attività commercio al minuto).
  3. la cancellazione del titolare dal registro degli esercenti il commercio per la’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
  4. la cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio


Feb 04 2009

Bonus assunzioni aree svantaggiate

Category: Ultime novitaadmin @ 13:04

Beneficiari e misura del credito

Il credito d’imposta per gli incrementi occupazionali spetta ai datori di lavoro che nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2008 hanno assunto alle loro dipendenze lavoratori a tempo indeterminato in aree “svantaggiate” (regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea) per gli incrementi occupazionali realizzati, a condizione che le nuove assunzioni costituissero incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2007 nelle medesime aree svantaggiate. L’importo del credito d’imposta è fissato in 333 euro mensili per ogni nuovo dipendente, elevato a 416 in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato”. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, l’importo del credito d’imposta va proporzionato alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale per i dipendenti a tempo pieno. 
Condizioni di ammissibilità
Il diritto al credito d’imposta spetta a condizione che i dipendenti neo assunti possedessero uno dei seguenti requisiti:

  • fossero lavoratori alla prima occupazione
  • avessero perso o fossero in procinto di perdere l’impiego precedente
  • fossero portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992
  • fossero lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.
  • siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione
  • siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni
  • il datore di lavoro non avesse ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 – 31 dicembre 2007, salvo che per raggiungimento dell’età pensionabile, collocamento a riposo, dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa.

Cause di decadenza

Affinché il datore di lavoro non decada dal diritto al credito d’imposta è necessario che:

  • il numero complessivo dei lavoratori (a tempo indeterminato e a tempo determinato) mediamente occupati in ciascun anno dell’agevolazione sia superiore al medesimo dato rilevato per il periodo di riferimento (2007); nel caso in cui tale differenza risulti nulla o negativa, il diritto al credito d’imposta decade a partire dall’anno successivo a quello di rilevazione di tale risultato
  • i posti di lavoro creati siano mantenuti per un periodo minimo di due anni in caso di piccole e medie imprese, ovvero di tre anni per le altre imprese. In caso contrario, il beneficio decade comportando il divieto di fruizione del credito già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza, nonché l’eventuale recupero di quello già utilizzato in precedenza, con applicazione delle relative sanzioni e interessi
  • in capo al datore di lavoro non vengano accertate, in via definitiva, violazioni non formali alla normativa fiscale, contributiva o in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, commesse negli anni 2008, 2009 o 2010, né vengano emanati provvedimenti definitivi della magistratura per condotta antisindacale. In caso contrario, il beneficio decade comportando il divieto di fruizione del credito d’imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l’eventuale recupero di quello già utilizzato in precedenza, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Procedura di richiesta e fruizione

Ai fini dell’ammissione al credito, i datori di lavoro devono inoltrare apposita istanza telematica al Centro operativo di Pescara dell’agenzia delle Entrate (con provvedimento del 15 maggio 2008, l’agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza per l’attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate – modello Ial – unitamente alle relative istruzioni di compilazione e invio). L’istanza può essere inviata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l’incremento occupazionale. Per chi non avesse ancora inviato l’istanza (in presenza dei requisiti), c’è comunque tempo fino al 31 gennaio 2009. Le istanze inoltrate verranno esaminate, in ordine cronologico di presentazione, dall’agenzia delle Entrate, verificandone l’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma. Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l’Agenzia comunicherà l’eventuale accoglimento dell’istanza, nei limiti di stanziamento dei fondi per ciascun anno disponibili. In caso di mancata risposta, vale la regola “silenzio dissenso”. A partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell’istanza, il credito d’imposta potrà essere utilizzato (esclusivamente) in compensazione, mediante F24. Il credito maturato e utilizzato dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso.

Comunicazione annuale: entro marzo 2009 il primo adempimento
Un elemento di assoluta novità rispetto alle precedenti edizioni del credito d’imposta sulle assunzioni è rappresentato dalla comunicazione annuale che i soggetti beneficiari dovranno inviare telematicamente all’Amministrazione finanziaria nel periodo dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, utilizzando la procedura informatica che sarà resa disponibile. Con tale comunicazione, il soggetto beneficiario deve:

  • attestare che il numero complessivo dei lavoratori (a tempo indeterminato e a tempo determinato) mediamente occupati in ciascun anno dell’agevolazione sia superiore al medesimo dato rilevato per il periodo di riferimento, ossia il 2007
  • indicare l’eventuale minor credito spettante con riferimento all’anno precedente ovvero all’anno in corso.

 La suddetta comunicazione costituisce presupposto per fruire, per l’anno in cui deve essere presentata, della quota di credito già prenotata con l’istanza iniziale; il mancato invio, pertanto, comporta la decadenza dal beneficio, a partire dall’anno in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere presentata.
Nuova istanza per i non ammessi: aprile 2009 prima finestra
I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, una nuova istanza telematica per l’attribuzione delle risorse divenute disponibili a seguito di:

  • rinunce al credito richiesto
  • mancato invio della comunicazione annuale
  • indicazione nella comunicazione annuale di minori crediti spettanti.

Le nuove istanze, da presentarsi per un importo non superiore a quello inizialmente richiesto, verranno ammesse al beneficio secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie. 
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/bonus-assunzioni-prossimi-mesi-da-segnare-rosso-sul-calendario


Feb 04 2009

Spese di rappresentanza – Mutui – Detassazione premi produttività

Category: Ultime novitaadmin @ 11:28

Spese di rappresentanza – Mutui -  Detassazione premi produttività.

  • Spese di rappresentanza – alberghi – ristoranti.
    A partire dal 1° gennaio 2009 il costo sostenuto su prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, potrà essere “scaricato” per il 75%, ciò comporta per l’azienda una sostanziale diminuzione dei costi che possono essere utilizzati per ridurre la base imponibile sul quale viene calcolata l’imposta.
    In merito ai costi sostenuti per le trasferte effettuate da dipendenti e collaboratori,  l’art 95 comma 3 del TUIR ,stabilisce che queste sono deducibili dal reddito imponibile nella misura di:

    • € 180,76 al giorno per le trasferte in Italia
    • € 258,23 al giorno per le trasferte all’estero:

Per i professionisti valgono le stesse regole di deducibilità, fermo restando il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

CHIARIMENTI  AGENZIA DELL’ENTRATE ( Circolare 6/E del 3/3/2009)
La circolare 6/E  specifica che per poter detrarre l’Iva sugli acquisti di somministrazioni di pasti e prestazioni alberghiere è necessario farsi rilasciare dall’esercente apposita fattura.  Qualora ciò non avvenga,  è l’acquisto venga eseguito tramite rilascio di ricevuta fiscale o scontrino parlante non è possibile detrarre l’IVA ma ancor di più non è possibile imputare l’iva a costo e quindi dedurla come costo. Esempio: Si supponga un acquisto € 120 (Iva inclusa). In caso di fattura si deduce il costo ( in base alla casistica) e si detrae l’Iva. In caso di ricevuta fiscale o scontrino parlante, non si detrae l’Iva, ma anzi occorre scorporare la stessa dall’importo del documento in modo da evitare che questa sia imputata come costo deducibile.
La nuova regola trova giustificazione nel fatto  che: ” la mancata richiesta della fattura non può avere riflessi ai fini della determinazione del reddito atteso che in tale ipotesi l’indetraibilità dell’IVA non deriverebbe da cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto bensì da una valutazione discrezionale del contribuente

 PRECISAZIONE ( DM del 19/11/2008 pubblicato in gazzetta il 15/01/2009)
…sono deducibili, per il loro intero ammontare, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.
…..per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.
…….. inoltre in base al decreto sono da considerarsi spese di rappresentanza:
a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.
…..non sono considerate  spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.

  • Mutui: L’importo delle rate dei mutui a tasso non fisso che i privati dovranno pagare alle banche nel 2009 sarà calcolato usando il tasso maggiore tra il 4% e il tasso stabilito alla data di sottoscrizione del contratto. In altre parole il  governo si impegna per tutto il 2009 a pagare le somme derivanti dalla differenza tra il tasso di mercato e il maggiore tra il tasso 4% e quello previsto al momento della stipula del contratto.ESEMPIO 1 :
    Si supponga che a gennaio 2001  si sia stipulato un mutuo  il cui tasso variabile era , comprensivo di Spread, del 6%.  Qualora il tasso variabile comprensivo di spread applicato alla rata superi nel 2009 il tetto del  6 %, la differenza viene coperta dallo Stato.ESEMPIO 2:
    Si supponga che a gennaio 2004 sia stato aperto un mutuo il cui tasso variabile comprensivo di Spread era del 3,25%. Qualora il tasso variabile comprensivo di spread applicato alla rata superi nel 2009 il tetto del 4 %, la differenza viene coperta dallo Stato.Il provvedimento vale per i mutui a tasso non fisso (indicizzati e a tasso misto) per l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale, sottoscritti da persone fisiche entro il 31 ottobre 2008. Sono esclusi quelli relativi ad abitazioni classificate come A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi con eminente pregio artistico e storico).
    Per i nuovi mutui
    , invece, a partire dal 1° gennaio 2009 le banche dovranno assicurare alla clientela la possibilità di stipulare mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea
  • Detassazione straordinari e premi: Con il “Decreto anticrisi” il governo ha deciso di non promulgare anche per il 2009 l’imposta sostitutiva del 10% sugli straordinari percepiti dai lavoratori dipendenti. Per contro sono state prorogate al periodo  1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009  le misure sperimentali di detassazione sul salario di produttività e sui premi. Le misure si applicano entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35mila euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all’imposta sostitutiva.
  • Professionisti: L’art. 32, del D.L. n.112 del 25 giugno 2008 ha abolito l’obbligo  che imponeva ai professionisti la tenuta di uno o più conti correnti, sui quali far confluire gli incassi e i pagamenti inerenti all’attività. Eliminato dal 25 giugno 2008 anche l’obbligo di incassare esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, Pos e così via) i compensi di importo pari o superiore a mille euro.
  • Elenchi clienti e fornitori: Abolito l’obbligo di presentazione dell’elenco clienti e fornitori e relativo regime sanzionatorio.
  • Libro unico del lavoro: Novità introdotta con il Dl n°. 112/2008, il Libro Unico del lavoro  sostituirà il Libro matricola ed il Libro paga. La stessa norma ha introdotto importanti novità inerenti gli adempimenti da seguire nella fase di assunzione del lavoratore e quindi sulle modalità di accertamento del lavoratore in nero.
    a cura di Edisplay – Software Gestionale Fatture e magazzino V5 


Oct 07 2008

Regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi 2009

Category: Ultime novitaadmin @ 18:41

Regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi  2009

La Finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità, a partire dal 1 gennaio 2008, di usufruire di un nuovo regime fiscale agevolato per tutti coloro che esercitano un’attività di impresa, artistica o professionale riconducibile alla nozione di “attività minima”.

Il nuovo regime prevede un’ imposta sostitutiva del 20% che copre : Iva, Irpef, Addizionali regionali e comunali ed Irap, inoltra comporta una notevole semplificazione degli adempimenti contabili.

Requisiti necessari per usufruire del regime in oggetto:

  • Essere persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa o arti o professioni.
  • Non aver conseguito compensi e ricavi superiori a € 30.000 nell’anno precedente.
  • Non aver effettuato cessioni all’esportazione o operazioni simili, ivi compresi gli scambi con la Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino.
  • Non aver avuto dipendenti, neanchè a progetto.  L’Agenzia delle Entrate ha precisato con la risoluzione n°275/3 del 3 luglio 2008  che sono esonerati dal regime anche coloro che nell’esercizio precedente , abbiano sostenuto spese derivanti da un  ”prestito di personale“.
  • Non aver erogato somme sotto forma di utili di partecipazione, agli associati con apporto costituito da solo lavoro.
  • Nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime dei contribuenti minimi, non aver acquistato ( neanche tramite leasing o appalto), beni strumentali all’attività di valore complessivo superiore a € 15.000 . Il limite è sempre lo stesso anche nel caso in cui l’attività sia sorta da meno di tre anni. Il valore dei beni utilizzati solo in parte nell’attività dell’azienda deve essere calcolato al 50%.

Non possono usufruire del regime dei contribuenti minimi tutti coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’Iva, quali ad esempio: Agriturismi, Agricoltura ed attività connesse, agenzie di viaggio e turismo, vendite a domicilio, ecc..

Caratteristiche del nuovo regime

  1. Esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’Iva.
  2. Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposta sui redditi.
  3. Obbligo di numerare e conservare le fatture d’acquisto e bollette doganali.
  4. Le fatture emesse devono indicare che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1 comma 100 della legge Finanziaria 2008“. 
  5. Le fatture emesse con importi superiori ad € 77,47 devono essere assoggettate all’imposta di bollo.
  6. Integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie e versamento della relativa imposta entro il 16 del mese successivo.
  7. La presentazione agli uffici doganali degli elenchi Intrastat.
  8. Il reddito si determina come differenza tra i ricavi e costi sostenuti nell’esercizio ( Principio di cassa)
  9. Al reddito cosi determinato si applica una imposta sostitutiva del 20% . Di conseguenza Irpef, addizionali, Iva e Irap non sono dovute. Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva. L’eccedenza può essere utilizzata in compensazione.
  10. Esonero dall’applicazione degli studi di settore e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.