Modello 730

Con provvedimento del Presidente del Consiglio slitta al 20 giugno il termine per presentare il modello 730/2012 al caf o ai professionisti abilitati.

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CALCOLO IMU 2012

Scritto da Vladi - maggio 2nd, 2012. Pubblicato in Ultime novita

CALCOLO  IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA   

L’ IMU è  entrata in vigore tramite la Legge n°214 del 22/12/2012.

Si analizzano operativamente le casistiche più diffuse.

  • Calcolo IMU abitazione principale rientrante nelle categorie catastali comprese tra A1 e A5
     Supponendo una rendita  di  700 si procede come di seguito:

    • calcolo rendita rivalutata:    700 x 1,05 =  735
    • calcolo valore IMU ( coefficente IMU 160) :    735 x 160 = 117.600
    • calcolo IMU lorda  (4 x 1000 aliquota ordinaria*): 117.600 x 0,004 =  470,40
      *I comuni con propri regolamenti possono aumentare o diminuire tale aliquota
    • calcolo IMU  netta ( scorporata della detrazione per l’abitazione principale):€ 470,40 – 200= € 270,4
      • La detrazione di € 200  deve essere rapportata al periodo dell’anno in cui l’immobile possiede i requisiti di abitazione principale.
      • Solo per il 2012 e per il 2013 la detrazione di € 200 può aumentare fino ad importo massimo di  € 400, essendo prevista una ulteriore detrazione di € 50 per ogni  figlio ( età non superiore a 26 anni) che dimori effettivamente nell’abitazione principale a prescindere che sia un soggetto fiscalmente a carico dei genitori. I comuni possono aumentare tale detrazione.
      • I comproprietari dell’immobile devono pagare in base alla percentuale di possesso dell’immobile

  

  • Calcolo IMU abitazione diversa da quella principale ( anche se rientrante nelle categorie catastali A1-A5) o di immobili compresi  nelle categorie catastali tra A6 e A9
     Supponendo una rendita  di  2000 si procede come di seguito:

    • calcolo rendita rivalutata:    2000 x 1,05 =  2100
    • calcolo valore IMU ( coefficente IMU 160) :    2100 x 160 = 336000
    • calcolo IMU lorda  (7,6 x 1000 aliquota ordinaria*): 336000 x 0,0076 = 2553,60
      *I comuni con propri regolamenti possono aumentare o diminuire tale aliquota
    • calcolo IMU  netta ( Non sono previste detrazioni) = € 2553,60 
      • Gli eventuali comproprietari dell’immobile devono pagare in base alla percentuale di possesso dell’immobile.

 

  • Calcolo IMU negozi e botteghe (  categoria catastale  C1)  
     Supponendo una rendita  di  1500 si procede come di seguito:

    • calcolo rendita rivalutata:    1500 x 1,05 =  1575
    • calcolo valore IMU ( coefficente IMU 55) :    1575 x 55= 86625
    • calcolo IMU lorda  (7,6 x 1000 aliquota ordinaria*):  86625 x 0,0076 = 658,35
      *I comuni con propri regolamenti possono aumentare o diminuire tale aliquota
    • calcolo IMU  netta ( Non sono previste detrazioni) = € 658,35 
      • Gli eventuali comproprietari dell’immobile devono pagare in base alla percentuale di possesso dell’immobile

Allo stesso modo è possibile calcolare l’IMU per le seguenti categorie catastali, utilizzando di volta in volta i dati indicati:

  • Uffici e studi privati ( A/10 ) : coeff. IMU = 80    aliq. ordinaria= 7.6 x 1000
  • categorie catastali C/2, C/6, C/7 : coeff. IMU = 160    aliq. ordinaria= 7.6 x 1000
  • categorie catastali C/2, C/6, C/7 : coeff. IMU = 160    aliq. ordinaria= 7.6 x 1000
  • categoria catastale D ad esclusione di D/5 : coeff. IMU = 60    aliq. ordinaria= 7.6 x 1000
  • categoria catastale D/5 : coeff. IMU = 80    aliq. ordinaria= 7.6 x 1000

Il versamento dell’IMU dovrà essere effettuato tramite  modello F24 suddiviso :

  •  50 % è dovuta al 18 giugno 2012 ( facoltà prevista solo per la prima casa)
  • 50% è dovuta al 17 dicembre 2012 ( facoltà prevista solo per la prima casa)

oppure

  • 33%  entro  il 18 giugno 2012
  • 33%  entro il 17 settembre 2012
  • saldo con eventuale conguaglio entro il 17 dicembre 2012
ATTENZIONE:  TUTTI dovranno pagare l’acconto con aliquota base a prescindere dalle decisioni del proprio comune. A dicembre con il saldo si calcoleranno eventuali rimborsi  o conguagli in base alle scelte effettuate dai comuni che hanno tempo  fino al 30 settembre per deliberare modifiche nell’aliquota.

Attenzione: L’IMU  è completamente indetraibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP

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