Feb 04 2009

Bonus assunzioni aree svantaggiate

Category: Ultime novitaadmin @ 13:04

Beneficiari e misura del credito

Il credito d’imposta per gli incrementi occupazionali spetta ai datori di lavoro che nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2008 hanno assunto alle loro dipendenze lavoratori a tempo indeterminato in aree “svantaggiate” (regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea) per gli incrementi occupazionali realizzati, a condizione che le nuove assunzioni costituissero incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2007 nelle medesime aree svantaggiate. L’importo del credito d’imposta è fissato in 333 euro mensili per ogni nuovo dipendente, elevato a 416 in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato”. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, l’importo del credito d’imposta va proporzionato alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale per i dipendenti a tempo pieno. 
Condizioni di ammissibilità
Il diritto al credito d’imposta spetta a condizione che i dipendenti neo assunti possedessero uno dei seguenti requisiti:

  • fossero lavoratori alla prima occupazione
  • avessero perso o fossero in procinto di perdere l’impiego precedente
  • fossero portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992
  • fossero lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.
  • siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione
  • siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni
  • il datore di lavoro non avesse ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 – 31 dicembre 2007, salvo che per raggiungimento dell’età pensionabile, collocamento a riposo, dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa.

Cause di decadenza

Affinché il datore di lavoro non decada dal diritto al credito d’imposta è necessario che:

  • il numero complessivo dei lavoratori (a tempo indeterminato e a tempo determinato) mediamente occupati in ciascun anno dell’agevolazione sia superiore al medesimo dato rilevato per il periodo di riferimento (2007); nel caso in cui tale differenza risulti nulla o negativa, il diritto al credito d’imposta decade a partire dall’anno successivo a quello di rilevazione di tale risultato
  • i posti di lavoro creati siano mantenuti per un periodo minimo di due anni in caso di piccole e medie imprese, ovvero di tre anni per le altre imprese. In caso contrario, il beneficio decade comportando il divieto di fruizione del credito già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza, nonché l’eventuale recupero di quello già utilizzato in precedenza, con applicazione delle relative sanzioni e interessi
  • in capo al datore di lavoro non vengano accertate, in via definitiva, violazioni non formali alla normativa fiscale, contributiva o in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, commesse negli anni 2008, 2009 o 2010, né vengano emanati provvedimenti definitivi della magistratura per condotta antisindacale. In caso contrario, il beneficio decade comportando il divieto di fruizione del credito d’imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l’eventuale recupero di quello già utilizzato in precedenza, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Procedura di richiesta e fruizione

Ai fini dell’ammissione al credito, i datori di lavoro devono inoltrare apposita istanza telematica al Centro operativo di Pescara dell’agenzia delle Entrate (con provvedimento del 15 maggio 2008, l’agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza per l’attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate – modello Ial – unitamente alle relative istruzioni di compilazione e invio). L’istanza può essere inviata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l’incremento occupazionale. Per chi non avesse ancora inviato l’istanza (in presenza dei requisiti), c’è comunque tempo fino al 31 gennaio 2009. Le istanze inoltrate verranno esaminate, in ordine cronologico di presentazione, dall’agenzia delle Entrate, verificandone l’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma. Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l’Agenzia comunicherà l’eventuale accoglimento dell’istanza, nei limiti di stanziamento dei fondi per ciascun anno disponibili. In caso di mancata risposta, vale la regola “silenzio dissenso”. A partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell’istanza, il credito d’imposta potrà essere utilizzato (esclusivamente) in compensazione, mediante F24. Il credito maturato e utilizzato dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso.

Comunicazione annuale: entro marzo 2009 il primo adempimento
Un elemento di assoluta novità rispetto alle precedenti edizioni del credito d’imposta sulle assunzioni è rappresentato dalla comunicazione annuale che i soggetti beneficiari dovranno inviare telematicamente all’Amministrazione finanziaria nel periodo dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, utilizzando la procedura informatica che sarà resa disponibile. Con tale comunicazione, il soggetto beneficiario deve:

  • attestare che il numero complessivo dei lavoratori (a tempo indeterminato e a tempo determinato) mediamente occupati in ciascun anno dell’agevolazione sia superiore al medesimo dato rilevato per il periodo di riferimento, ossia il 2007
  • indicare l’eventuale minor credito spettante con riferimento all’anno precedente ovvero all’anno in corso.

 La suddetta comunicazione costituisce presupposto per fruire, per l’anno in cui deve essere presentata, della quota di credito già prenotata con l’istanza iniziale; il mancato invio, pertanto, comporta la decadenza dal beneficio, a partire dall’anno in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere presentata.
Nuova istanza per i non ammessi: aprile 2009 prima finestra
I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, una nuova istanza telematica per l’attribuzione delle risorse divenute disponibili a seguito di:

  • rinunce al credito richiesto
  • mancato invio della comunicazione annuale
  • indicazione nella comunicazione annuale di minori crediti spettanti.

Le nuove istanze, da presentarsi per un importo non superiore a quello inizialmente richiesto, verranno ammesse al beneficio secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie. 
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/bonus-assunzioni-prossimi-mesi-da-segnare-rosso-sul-calendario


Feb 04 2009

Spese di rappresentanza – Mutui – Detassazione premi produttività

Category: Ultime novitaadmin @ 11:28

Spese di rappresentanza – Mutui -  Detassazione premi produttività.

  • Spese di rappresentanza – alberghi – ristoranti.
    A partire dal 1° gennaio 2009 il costo sostenuto su prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, potrà essere “scaricato” per il 75%, ciò comporta per l’azienda una sostanziale diminuzione dei costi che possono essere utilizzati per ridurre la base imponibile sul quale viene calcolata l’imposta.
    In merito ai costi sostenuti per le trasferte effettuate da dipendenti e collaboratori,  l’art 95 comma 3 del TUIR ,stabilisce che queste sono deducibili dal reddito imponibile nella misura di:

    • € 180,76 al giorno per le trasferte in Italia
    • € 258,23 al giorno per le trasferte all’estero:

Per i professionisti valgono le stesse regole di deducibilità, fermo restando il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

CHIARIMENTI  AGENZIA DELL’ENTRATE ( Circolare 6/E del 3/3/2009)
La circolare 6/E  specifica che per poter detrarre l’Iva sugli acquisti di somministrazioni di pasti e prestazioni alberghiere è necessario farsi rilasciare dall’esercente apposita fattura.  Qualora ciò non avvenga,  è l’acquisto venga eseguito tramite rilascio di ricevuta fiscale o scontrino parlante non è possibile detrarre l’IVA ma ancor di più non è possibile imputare l’iva a costo e quindi dedurla come costo. Esempio: Si supponga un acquisto € 120 (Iva inclusa). In caso di fattura si deduce il costo ( in base alla casistica) e si detrae l’Iva. In caso di ricevuta fiscale o scontrino parlante, non si detrae l’Iva, ma anzi occorre scorporare la stessa dall’importo del documento in modo da evitare che questa sia imputata come costo deducibile.
La nuova regola trova giustificazione nel fatto  che: ” la mancata richiesta della fattura non può avere riflessi ai fini della determinazione del reddito atteso che in tale ipotesi l’indetraibilità dell’IVA non deriverebbe da cause oggettive che precludono l’esercizio del relativo diritto bensì da una valutazione discrezionale del contribuente

 PRECISAZIONE ( DM del 19/11/2008 pubblicato in gazzetta il 15/01/2009)
…sono deducibili, per il loro intero ammontare, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.
…..per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.
…….. inoltre in base al decreto sono da considerarsi spese di rappresentanza:
a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.
…..non sono considerate  spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.

  • Mutui: L’importo delle rate dei mutui a tasso non fisso che i privati dovranno pagare alle banche nel 2009 sarà calcolato usando il tasso maggiore tra il 4% e il tasso stabilito alla data di sottoscrizione del contratto. In altre parole il  governo si impegna per tutto il 2009 a pagare le somme derivanti dalla differenza tra il tasso di mercato e il maggiore tra il tasso 4% e quello previsto al momento della stipula del contratto.ESEMPIO 1 :
    Si supponga che a gennaio 2001  si sia stipulato un mutuo  il cui tasso variabile era , comprensivo di Spread, del 6%.  Qualora il tasso variabile comprensivo di spread applicato alla rata superi nel 2009 il tetto del  6 %, la differenza viene coperta dallo Stato.ESEMPIO 2:
    Si supponga che a gennaio 2004 sia stato aperto un mutuo il cui tasso variabile comprensivo di Spread era del 3,25%. Qualora il tasso variabile comprensivo di spread applicato alla rata superi nel 2009 il tetto del 4 %, la differenza viene coperta dallo Stato.Il provvedimento vale per i mutui a tasso non fisso (indicizzati e a tasso misto) per l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale, sottoscritti da persone fisiche entro il 31 ottobre 2008. Sono esclusi quelli relativi ad abitazioni classificate come A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi con eminente pregio artistico e storico).
    Per i nuovi mutui
    , invece, a partire dal 1° gennaio 2009 le banche dovranno assicurare alla clientela la possibilità di stipulare mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea
  • Detassazione straordinari e premi: Con il “Decreto anticrisi” il governo ha deciso di non promulgare anche per il 2009 l’imposta sostitutiva del 10% sugli straordinari percepiti dai lavoratori dipendenti. Per contro sono state prorogate al periodo  1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009  le misure sperimentali di detassazione sul salario di produttività e sui premi. Le misure si applicano entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35mila euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all’imposta sostitutiva.
  • Professionisti: L’art. 32, del D.L. n.112 del 25 giugno 2008 ha abolito l’obbligo  che imponeva ai professionisti la tenuta di uno o più conti correnti, sui quali far confluire gli incassi e i pagamenti inerenti all’attività. Eliminato dal 25 giugno 2008 anche l’obbligo di incassare esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, Pos e così via) i compensi di importo pari o superiore a mille euro.
  • Elenchi clienti e fornitori: Abolito l’obbligo di presentazione dell’elenco clienti e fornitori e relativo regime sanzionatorio.
  • Libro unico del lavoro: Novità introdotta con il Dl n°. 112/2008, il Libro Unico del lavoro  sostituirà il Libro matricola ed il Libro paga. La stessa norma ha introdotto importanti novità inerenti gli adempimenti da seguire nella fase di assunzione del lavoratore e quindi sulle modalità di accertamento del lavoratore in nero.
    a cura di Edisplay – Software Gestionale Fatture e magazzino V5